Una società immobiliare ha conferito un’area edificabile (iscritta tra le rimanenze) in un fondo di investimento immobiliare chiuso, ex art. 37 del dlgs 58/1998. Ha esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, pari al 20 per cento (art. 1, commi 137/140, primo periodo, legge 296/2006). La norma parla di “plusvalenze” all’atto del conferimento di immobili e diritti reali su immobili, ma la risoluzione 186/E del 5 maggio – che fa rinvio alla circolare n. 8/E del 31 gennaio 2008 - chiarisce che l’imposta sostitutiva in quella percentuale può trovare applicazione anche con riguardo agli apporti di immobili-merce, sulla differenza tra il valore normale dell’area e il valore di iscrizione in bilancio. Il termine “plusvalenze” utilizzato nella norma agevolativa assume, allora, “una più ampia rilevanza così da riferirsi anche ai “ricavi” conseguiti a seguito del realizzo di beni-merce iscritti (...) tra le rimanenze”.
L’opzione per la tassazione sostitutiva (20%) in luogo di quella ordinaria può quindi essere effettuata anche alle “plusvalenze” diverse da quelle indicate per gli immobili strumentali all’articolo 86 del Tuir. Il conferitario sarà una società d’investimento immobiliare quotata o un fondo immobiliare, o, ancora, una Spa, residente nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione non siano negoziati in mercati regolamentati e che presenti appositi requisiti (Siiq), come indicati dall’articolo 1, comma 125 della succitata legge (finanziaria per il 2007).
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