I chiarimenti del Lavoro spaziano dal riposo settimanale ai contratti di solidarietà
Pubblicato il 28 giugno 2011
Con l’ultimo interpello pubblicato il 27 giugno, il n.
29/2011, il ministero del Lavoro ha risposto ad una richiesta di chiarimento avanzata dal sindacato SNATER circa la compatibilità tra l’adozione in un determinato settore aziendale dello strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di mobilità ex L. n. 223/1991, e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore. Il Ministero, a tal proposito, ricorda che i contratti di solidarietà si devono far rientrare nell’ambito della categoria degli ammortizzatori sociali e sono finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in tutti i casi in cui l’impresa versa in una situazione di crisi aziendale temporanea. Il contributo integrativo riconosciuto al lavoratore per la riduzione della retribuzione connessa alla contrazione dell’orario di lavoro a cui è stato sottoposto costituisce una forma di sostegno del reddito che muta in ragione del diverso tipo di azienda coinvolta. Sulla compatibilità dei citati contratti di solidarietà con la stipula di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso settore, il Ministero specifica che ad esso è demandato esclusivamente il compito di verificare se, al momento dell'apertura della procedura di mobilità, in sede di sottoscrizione dell'accordo sindacale siano state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato l'esubero, fra le quali possono rientrare verosimilmente forme di esternalizzazione (quale é l'appalto) che, comunque, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da parte dell'impresa. Mentre, è rinviato alle parti firmatarie dell’accordo sindacale verificare i presupposti per l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di solidarietà. In conclusione, quindi, il contratto di solidarietà è da considerarsi legittimo anche nel caso in cui l’esubero di personale sia derivato da una scelta di esternalizzare il servizio mediante un contratto di appalto.
Sempre in data 27 giugno, sono stati pubblicati altri interpelli.
Il n.
28/2011 è stato rilasciato in risposta ad un quesito di Confindustria, che voleva ottenere chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle deroghe previste dall’articolo 27 del Testo unico dell’Immigrazione (Dlgs n. 286/98), circa l’ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari nel territorio nazionale. Tra le diverse ipotesi di ammissioni, il citato articolo 27, alla lettera g), menziona la categoria dei
“lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati”. In nessun caso si fa riferimento esplicito alla stipulazione di contratti di appalto tra il datore di lavoro (impresa distaccante) e l’impresa distaccataria. Mentre, come requisito necessario ai fini dell’ingresso al lavoro è richiesto l’espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di natura subordinata nell’ambito di un arco temporale determinato.
Il n.
27/2011 ha per oggetto il riconoscimento dello sgravio contributivo a favore delle imprese armatrici per il relativo personale in quanto imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale. Il Ministero spiega che lo sgravio contributivo – inteso come esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – spetta alle sole imprese armatrici e non può essere esteso anche al personale imbarcato sui relativi mezzi navali.
Infine, il n.
26/2011, con cui il Lavoro, rispondendo ad un quesito di Confindustria, scioglie i dubbi in merito alla possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. Il Ministero specifica che tale facoltà è ammessa se l’azienda adotta un modello di lavoro a turni a prescindere dal settore produttivo di appartenenza. Se lo scopo della richiesta della turnazione è quello di assicurare la continuità della produzione, per il Dicastero è legittimo riconoscere al personale coinvolto nel sistema dei turni (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge), la possibilità di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale il riposo settimanale va in ogni caso goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “
come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.