Lavoro di pubblica utilità riconvertito in pena detentiva se c'è violazione

Pubblicato il 02 agosto 2019

E’ legittima la riconversione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva, a causa della violazione della misura sostitutiva concessa ai sensi dell’articolo 186, comma 9 bis del Codice della strada.

Guida in stato di ebbrezza, possibile riconversione della pena

Lo ha precisato la Corte di cassazione con sentenza n. 35392 del 1° agosto 2019, nel pronunciarsi, rigettandolo, sul ricorso promosso da un uomo, contro la decisione di rigetto rispetto alla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione per il residuo di pena derivante dalla riconversione in pena detentiva per la violazione della concessa misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Si era trattato, nella specie, di una sanzione sostitutiva che era stata applicata con decreto penale di condanna emesso dal GIP per il reato di cui all'art. 186, comma 7, CdS, con sostituzione della pena dell'arresto con il lavoro di pubblica utilità.

L'art. 186, comma 9 bis richiamato, in particolare, ammette la sostituzione della pena, tanto detentiva che pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. 

Tuttavia, nella specie, il decreto penale non aveva ad oggetto una pena pecuniaria, ipotesi ordinaria prevista dall'art. 459 cod. proc. pen., bensì una pena detentiva.

Da qui la legittimità della riconversione.

 

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