Guida in stato di ebbrezza. Prelievo a seguito di incidente anche senza consenso
Pubblicato il 02 marzo 2012
La Quarta sezione penale della Cassazione, con la
sentenza n. 3041 del 1° marzo 2012, ha sottolineato che, nell’ambito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, sono processualmente utilizzabili nei confronti dell’imputato a prescindere dal consenso di quest’ultimo al prelievo medesimo.
Detto accertamento, infatti, costituisce – a detta dei giudici di legittimità
“un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice”.