Con il provvedimento del 15 gennaio 2021, n. 13090, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello 770/2021, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alle ritenute operate ed ai versamenti effettuati nell’anno 2020, nonché delle ritenute operate sui dividenti, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Come noto, la dichiarazione dei sostituti d’imposta dovrà essere presentata telematicamente entro il termine del 2 novembre 2021 (scadenza 31 ottobre, posticipata perché festivo) direttamente dal sostituto d’imposta ovvero tramite gli intermediari abilitati.
Nonostante l’impianto dichiarativo sia rimasto pressoché immutato, per quanto concerne la parte dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha revisionato il modello allo scopo di adattarne le funzionalità anche in ragione degli eventi sospensivi ricollegabili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’adempimento dichiarativo al quale, a breve, sono chiamati i sostituti d’imposta completa il flusso di informazioni da fornire all’Amministrazione finanziaria e contenute nella Certificazione Unica 2021.
In particolare, tali due predetti adempimenti complementari si configurano come un’unica dichiarazione, quella del sostituto d’imposta, volta a definire il quantum delle ritenute operate alla fonte e l’ammontare dei versamenti effettuati nell’anno fiscale di interesse.
In particolare, con la Certificazione Unica 2021, il sostituto d’imposta trasmette i dati inerenti ai redditi corrisposti e le ritenute operate nell’anno fiscale 2020, nonché i dati concernenti eventuali crediti corrisposti ed i dati previdenziali ed assistenziali.
Con il modello 770, invece, si trasmettono i dati concernenti le ritenute operate nell’anno, i relativi versamenti, i crediti utilizzati e le operazioni di conguaglio predisposte.
Il tutto, per quanto qui d’interesse e con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente ed assimilato, andrà sintetizzato all’interno dei quadri ST ed SV, per quanto attiene alle ritenute operate, e del quadro SX per quanto attiene i crediti maturati e/o utilizzati in compensazione.
Ciò assunto, risulta indispensabile, ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione, che vengano disposti gli opportuni controlli circa i dati di quadratura tra i due predetti modelli, sia in termini di ritenute operate che di crediti maturati e/o utilizzati in compensazione.
Si rammenta che l’intermediario abilitato eventualmente incaricato alla trasmissione del modello 770/2021 dovrà provvedere a consegnare copia della dichiarazione effettuata al sostituto d’imposta entro il termine di 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del modello e che dovrà conservare la documentazione – anche ai fini di eventuali controlli – sino al 31 dicembre 2026.
La parte introduttiva del modello 770/2021 è costituita dal “Frontespizio” avente la finalità di individuare i dati del sostituto d’imposta dichiarante ed i quadri oggetto della dichiarazione.
Nessuna variazione di rilievo è stata apportata rispetto all’annualità precedente sicché, oltre ai canonici dati sull’individuazione del sostituto d’imposta e del legale rappresentate pro-tempore, dovrà essere posta particolare attenzione alla prima sezione “Tipo di dichiarazione” nella quale troveremo la possibilità di comunicare che:
Il riquadro “Redazione della dichiarazione” si compone, invece, di due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata” e due caselle relative alla tipologia di invio ed ai casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX.
Quanto alla “Tipologia di invio” bisognerà inserire il codice:
Nel caso in cui il predetto quadro sia compilato con tale ultima opzione, bisognerà barrare, all’apposita sezione, i quadri concernenti la dichiarazione da trasmettere ed inserire alla sezione “Gestione separata” il codice fiscale del/dei soggetto/i incaricato/i che invia/inviano l’altra parte della dichiarazione (o in alternativa barrare la casella “Sostituto” se la trasmissione dell’ulteriore parte avviene “direttamente” da parte del sostituto) barrando le caselle o la casella inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.
Il modello 770/2021 potrà essere trasmesso in un massimo di tre flussi che potranno ricomprendere, complessivamente, le cinque categorie di ritenute individuate.
In particolare, nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”. Non potrà, a titolo esemplificativo, essere inviato un flusso dipendenti e locazioni ed un flusso distinto “autonomo”, né un flusso dipendenti e autonomo ed un flusso distinto “locazioni”.
L’invio concernente “altre ritenute” dovrà invece essere agganciato ad uno dei tre flussi principali dipendente, autonomo e capitale.
In tal caso, eventuali crediti derivanti assumeranno il codice tributo del flusso principale:
Qualora il sostituto non abbia operato ritenute nel periodo d’imposta 2020 e, dunque, non è obbligato alla presentazione dei quadri ST ed SV, dovrà inserire il codice “2” al campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX”.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta di importo superiore ad euro 5.000 annui, per poter essere compensati orizzontalmente (su debiti differenti da quelli dei sostituti d’imposta, es. IVA, IRAP, INPS, etc.) dovranno essere assoggettati al c.d. visto di conformità.
I quadri ST ed SV non hanno subito alcuna variazione strutturale, ma trovano l’inserimento di due nuove caselle dedicate ai sostituti d’imposta che abbiano optato per la sospensione dei versamenti in applicazione delle misure eccezionali varate dal Governo per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il quadro ST si compone, dunque, sempre delle seguenti quattro sezioni:
Come noto, l’esposizione dei dati di versamento delle prime due sezioni sopracitate dovrà essere effettuata in forma aggregata e, pertanto, i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo ed al periodo di riferimento, dovranno essere indicati cumulativamente, eccetto che nel caso in cui vi siano versamenti codificati con “note” (in tale ipotesi dovranno essere compilati più righi).
Come anticipato, le novità riguardano gli appositi campi denominati “Sospensione Covid” e concernenti i punti 15 e 16 dei quadri ST ed SV.
Qualora i sostituti d’imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nell’anno 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dovranno procedere alla compilazione dei soprariportati punti 15 e 16.
In tal caso, si evidenzia sin d’ora, che nel caso di compilazione del punto 15, dovranno essere compilati esclusivamente i campi relativi al periodo di riferimento, alle ritenute operate, al codice tributo, all’eventuale regione ed all’importo ancora sospeso alla data del 31 dicembre 2020 (rispettivamente campi 1, 2, 11, 13 e 16). Potranno, altresì, essere riportati eventuali versamenti parziali effettuati nell’anno al punto 7. Per i dati concernenti i periodi oggetto di sospensione, come disposto da una delle causali di legge previste, non valgono le regole di aggregazione normalmente previste per la compilazione della prima e della seconda sezione del quadro ST, così come riportato nell’esempio di cui sopra.
Per la compilazione della Nota “15” sono stati istituiti, ben 12 codici, non tutti attuabili su entrambe le sezioni del quadro ST (Erario e Regioni), come si evince dalla seguente tabella operativa.
Nota 15 Modello 770/2021 |
Soggetti interessati |
Rif. normativo |
Periodo di sospensione (competenza) |
Sezione modello 770/2021 |
1-2 |
Sostituti d’imposta aventi sede legale e/o operativa nelle c.d. zone rosse |
DPCM 23/02/2020; DPCM 01/03/2020 |
02/2020 03/2020 |
Sezione I |
3 |
Sostituti d’imposta appartenenti ai settori turistico-alberghiero teatri, stadi, attività culturali, fiere ed eventi, ristorazione, gelaterie, librerie, biblioteche, scuole, servizi di trasporto, etc.) |
D.L. n. 18/2020, art. 61, commi 2 e 3, lett. da b) a r) |
02/2020 03/2020 |
Sezione I |
4 |
Sostituti d’imposta appartenenti al settore sportivo |
D.L. n. 18/2020, art. 61, comma 2 e comma 5 |
02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 |
Sezione I |
5 |
Sostituti d’imposta con ricavi o compensi, nell’anno 2019, fino a 2 milioni di euro |
D.L. n. 18/2020, art. 62, comma 2 |
02/2020 |
Sezione I Sezione II |
6 |
Sostituti d’imposta con più o meno 50 milioni di fatturato nell’anno 2019 e riduzione rispettivamente del 50% o del 33% ovvero costituiti post 31 marzo 2019 |
D.L. n. 23/2020, art. 18, commi da 1 a 5 |
03/2020 04/2020 |
Sezione I Sezione II |
7 |
Sostituti d’imposta le cui attività sono state ulteriormente sospese |
D.L. n. 149/2020, art. 7 |
10/2020 |
Sezione I Sezione II |
8 |
Sostituti d’imposta con ricavi inferiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 e calo del fatturato ovvero ulteriori attività sospese |
D.L. n. 157/2020, art. 2 |
11/2020 |
Sezione I Sezione II |
9 |
Sostituti d’imposta appartenenti al settore florovivaistico |
D.L. n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies |
04/2020 05/2020
|
Sezione I |
10 |
Sostituti d’imposta appartenenti al settore sportivo |
Legge 178/2020, art. 1, comma 37 |
12/2020 |
Sezione I |
11 |
Sostituti d’imposta che erroneamente non hanno operato le ritenute su addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente ai periodi 21/02/2020 e il 31/03/2020, e che hanno provveduto al tempestivo versamento a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. |
Risoluzione AdE 1° giugno 2021, n. 40 |
02/2020 03/2020 |
Sezione II |
12 |
Sostituto d’imposta che ha erroneamente ricompreso le addizionali regionali e comunali nella sospensione dei versamenti |
Risoluzione AdE 1° giugno 2021, n. 40 |
02/2020 03/2020 |
Sezione II |
Nel caso in cui, dunque, il sostituto abbia operato erroneamente la sospensione dei versamenti relativi alle addizionali regionali e comunali, poi chiarita dalla Risoluzione 1° giugno 2021, n. 40, l’esposizione sul dichiarativo dovrà essere effettuata come di seguito:
Relativamente al quadro SV si evidenzia che, nonostante il versamento dell’addizionale comunale sul modello di pagamento F24 debba avvenire per singolo comune di riferimento, con compilazione di tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, l’esposizione dei dati sul modello 770 deve avvenire in forma aggregata a seconda della data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate alla medesima data dovranno comporre un unico rigo del modello dichiarativo, ancorché riferibile a diversi comuni.
Il quadro SX deve essere utilizzato per riepilogare i dati relativi ai crediti derivanti da precedenti dichiarazioni ed i dati concernenti i crediti sorti nel periodo d’imposta 2020 ed il loro utilizzo in compensazione mediante modello F24.
L’ammontare dei crediti deve essere sempre indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e, dunque, deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.
Tra le novità del modello 770/2021, oltre al nuovo quadro SX49 dedicato al trattamento integrativo, si segnala l’inserimento del nuovo punto 6 al quadro SX1 concernente il Premio Covid previsto dall’art. 63, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Come di consueto, al quadro:
In particolare, alla colonna 4, SX4, denominata “Credito risultante dalla presente dichiarazione”, dovrà essere inserito l’importo corrispondete alla seguente operazione algebrica:
SX1 col. 1 + SX1 col.2 + SX1 col.3 + SX1 col.4 + SX1 col.5 + SX1 col.6 - SX1 col7 + SX4 col.1 - SX4 col.2 + SX4 col.3.
Tale credito, andrà poi indicato nelle successive colonne 5 e 6, rispettivamente per l’utilizzo in compensazione ovvero per il rimborso.
Nel caso in cui venga compilata la colonna 5, rigo SX4, bisognerà ripartire il credito nelle successive colonne 2 dei righi SX32, SX33 ed SX34, al fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria la natura dell’eccedenza e determinare il codice tributo da utilizzare a credito nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello concernente la dichiarazione in trattazione.
Quanto al credito da indicare alla colonna 6 del rigo SX1, relativo al Premio 100 euro, corrisposto dai sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63, D.L. n. 18/2020, dovrà essere indicato il medesimo importo contenuto al campo 476 della Certificazione unica trasmessa.
Si rammenta che, ai sensi del citato art. 63, comma 1, il premio Covid-19 doveva essere rapportato ai giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 e, dunque, dovevano ritenersi escluse tutte le giornate in cui l’attività lavorativa non è stata svolta presso la sede aziendale, rientrando in tal ambito anche le giornate in cui le prestazioni fossero rese in smart-working.
L’eventuale importo utilizzato a credito nel modello F24 per il pagamento delle ritenute esposte nei quadri ST ed SV del modello 770 con il codice tributo 1699 concorrerà a determinare l’importo indicato alla successiva colonna 7, rigo SX1 (Codici tributo 1627, 1628, 1629, 1699, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963, 1699).
Quanto, invece, al nuovo quadro SX49, dovrà essere compilato dai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso dell’anno 2020 il trattamento integrativo di cui al Decreto Legge n. 3/2020.
In particolare:
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 13090 del 15 gennaio 2021 |
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