L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 247 del 6 maggio 2022, fornisce indicazioni ad un contribuente che fa presente di operare nel settore della grande distribuzione commerciale e di assolvere “l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere mediante l'utilizzo di Server RT installati nei propri punti vendita”.
Chiede quali conseguenze sanzionatorie potrebbero derivare dal malfunzionamento degli stessi server.
Sul punto l’A.F. ricorda quanto contenuto nel provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 (punto 5) il quale dispone che in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico funzionante, annota i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.
In aggiunta, viene riepilogato il comportamento corretto da tenere in caso di malfunzionamento del registratore telematico o del server RT che non renda possibile memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE:
In aggiunta, la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.
Tutto ciò consente di non andare incontro all’applicazione delle sanzioni che ammonta a 100 euro, in misura fissa, in presenza di ogni trasmissione omessa, incompleta o errata, se il server RT non risulti posto in stato di “fuori servizio”, anche a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".