L’Agenzia delle Entrate ribadisce alcuni aspetti riguardanti la sussistenza del vincoli finanziario, economico e organizzativo richiesti per la costituzione di un Gruppo Iva.
Nel principio di diritto n. 9 del 27 luglio 2020, l’Agenzia analizza la particolare struttura di un Gruppo Iva, in cui una società ALFA è partecipata al 99,9% dal socio persona fisica, il quale è anche socio totalitario di BETA, che a sua volta controlla tre società residenti in Italia.
Ne emerge che il Gruppo è formato da società controllate direttamente o indirettamente dalla persona fisica che, per quanto esclusa dal gruppo, consente di delineare il perimetro di consolidamento dello stesso, che ricomprende i due sottogruppi facenti capo, rispettivamente, ad ALFA e BETA.
L’Agenzia verifica, pertanto, se ai fini della costituzione di un Gruppo Iva, siano soddisfatti i tre requisiti richiesti dal legislatore.
In primo luogo, ricorda l’Agenzia che il vincolo finanziario tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, richiesto per la costituzione del Gruppo Iva, si considera sussistente quando sono “controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni” (art. 70-ter, Dpr n. 633/1972).
Il riferimento al “medesimo soggetto” senza alcun espresso richiamo nella disposizione normativa alla soggettività passiva Iva dello stesso o alla sua natura (per esempio: persone fisica o giuridica), non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo Iva, possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.
Con riferimento alla particolare struttura economica ed organizzativa del Gruppo X, che ruota intorno alla persona fisica X, l’Agenzia ritiene che risultano integrati anche il vincolo economico ed il vincolo organizzativo nei confronti delle tre controllate del Gruppo.
Infatti, in virtù dei rapporti che intercorrono tra le suddette società, formalizzati in "contratti di prestazione servizi", si può considerare verificato il vincolo economico dato che l’attività che la controllante fornisce alle controllate è suscettibile di avvantaggiare la loro attività economica.
Analogamente, risulta sussistente anche il vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, quando tra tali soggetti esiste un coordinamento, di fatto o di diritto, tra gli organi decisionali degli stessi, benché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto (estraneo al Gruppo Iva).
Pertanto, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti tra gli stessi soggetti anche i vincoli economico e organizzativo: il riscontro del vincolo finanziario è, dunque, di per sé, sufficiente, per la valida costituzione del Gruppo Iva.
Nel principio di diritto n. 9/2020, inoltre, l’Agenzia precisa anche che: “il coordinamento tra gli organi decisionali, che vale a realizzare il vincolo organizzativo, può concretizzarsi nell'interazione tra gli stessi mediante la devoluzione della definizione delle strategie operative di gruppo ad un unico soggetto, non necessariamente in possesso dei requisiti che ne impongono la partecipazione al Gruppo IVA, tra cui la medesima persona fisica che, esercitando il controllo, delimita il perimetro del Gruppo IVA”.
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