Il divieto di compensazione orizzontale, previsto nel regime del Gruppo IVA dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 6 aprile 2018, opera con riguardo a tutti i partecipanti al gruppo, incluso il "Rappresentante".
Questa la conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria, nella risposta ad interpello n. 355 del 19 maggio 2021.
L’Istante, che riveste il ruolo di "Rappresentante" in un Gruppo IVA, riferisce che la posizione debitoria o creditoria IVA del Gruppo è principalmente generata dai volumi dell'Attività separata di Leasing che appartiene alla rappresentante stesso.
Dal momento che l'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 6 aprile 2018 esclude “la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo”, l'istante, in qualità di "Rappresentante" e, dunque, soggetto appartenente al Gruppo IVA diverso dai partecipanti, chiede di poter compensare i propri crediti d'imposta con il debito riveniente dal Gruppo IVA.
Tenendo conto della distinzione terminologica fra i partecipanti e il rappresentante, l’istante ritiene che la compensazione orizzontale dell’Imposta in capo al rappresentante sia effettuabile.
Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta ad interpello n. 355/2021, infatti, l’Agenzia evidenzia come in base alla disciplina nazionale del Gruppo IVA, delineata dal Titolo V-bis del Decreto IVA e dal decreto ministeriale sopra citato, esista “una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, tenendo conto della unitarietà del soggetto passivo costituito dal gruppo stesso".
In base all’unitarietà del soggetto passivo, dunque, nel Gruppo Iva esiste una responsabilità solidale per imposta, sanzioni e interessi fra il rappresentante di gruppo e i partecipanti (articolo 70-octies).
Con riferimento, invece, alla liquidazione IVA di gruppo, le società controllate rispondono in solido con la controllante delle somme delle proprie liquidazioni periodiche non versate dalla società controllante prevedendo, quindi, una responsabilità della controllata limitata al proprio debito.
Infatti dell’omesso versamento risponde solo la controllante, che potrà compensare il risultato annuale della liquidazione di gruppo con i propri crediti e debiti in virtù del fatto che avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie.
In tale regime della liquidazione IVA di gruppo, quindi, la responsabilità solidale di ciascuna società controllata è limitata al proprio debito periodico trasferito alla procedura, mentre la società controllante risponde delle violazioni per omesso versamento in via esclusiva.
Al contrario, la struttura del Gruppo Iva, quale autonomo soggetto passivo, diversamente da quanto avviene nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di “rappresentante”.
Ne deriva, che la deroga al divieto di compensazione orizzontale non può operare nel regime del Gruppo IVA, in quanto incompatibile sia con la struttura del gruppo stesso, che con le sue finalità.
Con riferimento al caso di specie, quindi, il rappresentante non potrà compensare i propri crediti d'imposta con il debito riveniente dal Gruppo Iva cui appartiene.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".