Con risposta ad interpello n. 222 del 1° luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate si esprime sulla disciplina del Gruppo IVA, ribadendo che a partire dalla data in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace, le operazioni effettuate dai partecipanti (per cui l’imposta è divenuta esigibile) saranno riconducibili al Gruppo IVA e, conseguentemente, allo stesso saranno imputabili i diritti e gli obblighi che derivano dall’applicazione delle disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto.
L’istante è un Gruppo che dal 2019 ha esercitato l’opzione per avvalersi della disciplina relativa al Gruppo IVA.
La capogruppo svolge attività di servizi per tutte le controllate e addebita, a fronte di appositi contratti: una quota fissa relativa all’infrastruttura; una quota variabile relativa ai costi diretti e indiretti sostenuti e un mark-up che rappresenta la remunerazione aggiuntiva.
Il Gruppo ha sempre utilizzato un sistema di fatturazione annuale, provvedendo a fatturare nel mese di gennaio, con riversamento dell’Imposta a febbraio, le competenze relative al periodo precedente. Essendo le quote variabili decisamente più rilevanti rispetto a quelle fisse, anch’esse sono state fatturate con la stessa tempistica.
Alla luce di tutto ciò, la società ha chiesto chiarimenti sulla corretta modalità di fatturazione dei servizi resi alle proprie controllate con riguardo all’anno 2018 e ai successivi, ritenendo che gli stessi debbano essere fuori campo Iva ai sensi dell’art. 70-quinquies del Dpr 633/1972.
Nell’articolare la sua risposta, l’Agenzia ricorda che sia il Dm attuativo del 6 aprile 2018 sia la circolare 19/E/18 ribadiscono come gli aderenti al Gruppo perdono la propria soggettività Iva, che viene acquisita dal Gruppo stesso.
Si costituisce, infatti, un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.
Il Gruppo neo costituito rappresenta, quindi, al posto dei singoli partecipanti, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso. Pertanto, gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA.
In base alla normativa di cui all’articolo 70-quinquies, comma 4, del Dpr n. 633, inoltre, il Gruppo IVA assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina IVA con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione. Al contrario, sono posti a carico dei singoli partecipanti tutti gli obblighi e i diritti IVA con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.
Da un punto di vista temporale, osserva l’Agenzia, la ripartizione di diritti ed obblighi tra Gruppo e partecipanti in occasione della costituzione e dello scioglimento del soggetto passivo unico è operata:
per quanto concerne le operazioni attive, avendo riguardo al momento di esigibilità dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere (ex articolo 6 del Dpr 633/1972);
per quanto concerne le operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile.
Pertanto, a partire dalla data in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace, le operazioni effettuate dai partecipanti (per cui l’imposta è divenuta esigibile) saranno riconducibili al Gruppo IVA e, conseguentemente, allo stesso saranno imputabili i diritti e gli obblighi che derivano dall’applicazione delle disposizioni in materia di IVA.
Con riferimento al caso di specie, quindi, ne discende che i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano allo stesso Gruppo IVA (per cui l’imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono irrilevanti ai fini IVA, in base all’articolo 70-quinquies, comma 1, Dpr n. 633/72 e articolo 3, comma 3, del Dm attuativo. Parallelamente, le prestazioni di servizi verso una società esclusa dal Gruppo, divenute esigibili nel 2019, sono da considerare rilevanti ai fini IVA ed effettuate da parte del Gruppo stesso e non dal singolo partecipante al Gruppo che ha reso il servizio.
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