Nel nuovo decreto legge sull'uso dei green pass, gli avvocati – insieme a consulenti, periti e ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia - non rientrano tra i soggetti tenuti a esibire la certificazione verde per entrare in Tribunale. Sono esonerati anche i testimoni e le parti del processo.
Il nuovo decreto legge approvato ieri, 16 settembre, dal Consiglio dei ministri disciplina, tra le "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", anche l’impiego dei green pass negli Uffici giudiziari, all’espresso fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza.
In particolare, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ossia fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie nonché i magistrati onorari non potranno accedere nei tribunali se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19. Per i magistrati, l’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde è considerata assenza ingiustificata.
Le predette disposizioni, per espressa previsione, non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato che siano estranei alle amministrazioni della giustizia, nonché ai testimoni e alle parti del processo.
Tali soggetti, quindi, non saranno tenuti ad esibire il green pass per entrare nelle sedi dei vari Uffici giudiziari.
E' quanto si apprende dalla lettura del testo del provvedimento approvato.
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