Green pass nei tribunali: indicazioni su accessi e verifiche

Pubblicato il 15 ottobre 2021

Dal ministero della Giustizia giungono le circolari con indicate le principali disposizioni su green pass e accesso ai luoghi di lavoro dirette agli uffici giudiziari, alle varie articolazioni dell’amministrazione centrale e alle strutture penitenziarie.

Nel dettaglio, si tratta:

I provvedimenti sono stati assunti alla luce dell’obbligo di cui al Dl n. 127/2021, che impone ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass, fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

Da oggi 15 ottobre 2021, peraltro, si avrà il rientro dei pubblici dipendenti presso le rispettive sedi di servizio.

I due testi sono stati elaborati anche sulla scorta delle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute il 12 ottobre 2021.

Accesso e verifica delle certificazioni verdi Covid nei tribunali

Con particolare riferimento alla prima circolare, essa fornisce alcune prime indicazioni sulle modalità di verifica e accertamento del possesso del green pass, atteso che, si rammenta, gli obblighi previsti per l’accesso alle sedi di lavoro per i pubblici dipendenti valgono anche per l’accesso agli uffici giudiziari, sia per il personale amministrativo sia per il personale di magistratura.

A seguire, sono rese anche indicazioni specifiche volte a determinare l’applicazione della normativa secondo modalità uniformi.

Accertamento all'ingresso degli Uffici giudiziari, possibili controlli a campione

Si precisa, così, che gli accertamenti verranno prioritariamente effettuati agli ingressi degli uffici giudiziari, sulla base delle modalità delineate dalle citate Linee guida, ma non è esclusa l’effettuazione di controlli a campione sul personale in servizio.

Il personale sprovvisto di green pass – sia in fase di accesso sia in fase di controllo successivo – sarà considerato come in assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione o ad altro emolumento.

Viene ricordato che la violazione degli obblighi di detenzione e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde costituisce condotta sanzionata in via amministrativa e, in presenza delle relative condizioni, in via disciplinare.

Si rammenta, infine, che dagli obblighi sopraindicati sono espressamente esonerati gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, nonché i testimoni e le parti processuali.

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