Dal ministero della Giustizia giungono le circolari con indicate le principali disposizioni su green pass e accesso ai luoghi di lavoro dirette agli uffici giudiziari, alle varie articolazioni dell’amministrazione centrale e alle strutture penitenziarie.
Nel dettaglio, si tratta:
I provvedimenti sono stati assunti alla luce dell’obbligo di cui al Dl n. 127/2021, che impone ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass, fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.
Da oggi 15 ottobre 2021, peraltro, si avrà il rientro dei pubblici dipendenti presso le rispettive sedi di servizio.
I due testi sono stati elaborati anche sulla scorta delle Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute il 12 ottobre 2021.
Con particolare riferimento alla prima circolare, essa fornisce alcune prime indicazioni sulle modalità di verifica e accertamento del possesso del green pass, atteso che, si rammenta, gli obblighi previsti per l’accesso alle sedi di lavoro per i pubblici dipendenti valgono anche per l’accesso agli uffici giudiziari, sia per il personale amministrativo sia per il personale di magistratura.
A seguire, sono rese anche indicazioni specifiche volte a determinare l’applicazione della normativa secondo modalità uniformi.
Si precisa, così, che gli accertamenti verranno prioritariamente effettuati agli ingressi degli uffici giudiziari, sulla base delle modalità delineate dalle citate Linee guida, ma non è esclusa l’effettuazione di controlli a campione sul personale in servizio.
Il personale sprovvisto di green pass – sia in fase di accesso sia in fase di controllo successivo – sarà considerato come in assenza ingiustificata, senza diritto alla retribuzione o ad altro emolumento.
Viene ricordato che la violazione degli obblighi di detenzione e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde costituisce condotta sanzionata in via amministrativa e, in presenza delle relative condizioni, in via disciplinare.
Si rammenta, infine, che dagli obblighi sopraindicati sono espressamente esonerati gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, nonché i testimoni e le parti processuali.
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