Si continuerà ad entrare nei supermercati senza green pass anche per acquistare beni non primari. Servirà invece la certificazione verde Covid-19 per accedere agli uffici postali (anche solo per ritirare la pensione) e per entrare in banca, in tutti gli uffici pubblici, al tabaccaio, in edicola o nelle librerie
E' quanto prevede il D.P.C.M., firmato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri Draghi il 21 gennaio 2022, che indica i servizi e le attività essenziali per le quali non servirà il Green pass a decorrere dal prossimo 1° febbraio.
Vediamo cosa dispone il decreto.
L'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, a modifica dell'articolo 9-bis del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), estende l'utilizzo obbligatorio del certificato verde COVID-19 base (in corso di validità) per l'accesso:
La misura è prevista, in via transitoria, dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.
Lo stesso articolo 3 prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi dalla condizione del possesso del Green pass i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro
della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione.
Il decreto può disporre una data di decorrenza della misura diversa dal 1° febbraio 2022.
Il D.P.C.M. in parola è stato firmato il 21 gennaio 2022 ed è ora in corso di registrazione.
Il decreto contiene l'elenco dei servizi e delle attività al chiuso per le quali l'accesso è libero non comportando il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19.
Rispetto alle bozze iniziali, il testo ufficiale presenta qualche sorpresa.
Il DPCM traccia il perimetro dei servizi e delle attività al chiuso "free" in quanto fondamentali per garantire le "esigenze essenziali e primarie della persona".
Tali esigenze sono suddivise in quattro ambiti:
⦁ esigenze alimentari e di prima necessità;
⦁ esigenze di salute;
⦁ esigenze di sicurezza;
⦁ esigenze di giustizia.
Con riferimento al primo gruppo (esigenze alimentari e di prima necessità) sono individuate nell'elenco allegato al DPCM le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza Green pass.
Vi rientrano le seguenti attività:
1) Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari). E' escluso il consumo sul posto;
2) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6) Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8) Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
Il Governo ha voluto rimarcare che l’accesso a queste attività di commercio al dettaglio consente anche l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non primaria.
Un chiarimento importante questo, teso a sconfessare le diverse voci circolate in questi giorni in merito all'ipotesi di limitare gli acquisti senza Green pass ai soli beni primari.
Relativamente alle esigenze di salute, viene sempre consentito (anche a chi quindi non è provvisto di Green pass) l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e a quelle veterinarie per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.
L'accesso free è consentito anche agli accompagnatori ma con i limiti previsti, per la permanenza nei luoghi, dall’articolo 2-bis del decreto Riaperture e, relativamente all'accesso come visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Sarà sempre consentito accedere agli uffici aperti al pubblico delle Forze di poizia e delle polizie locali per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti (per esempio, per fare una denuncia).
L’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari senza Green pass è consentito esclusivamente per:
Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, l’accesso agli uffici giudiziari senza Green pass è consentito anche ai testimoni e alle parti del processo.
Saranno affidati ai titolari degli esercizi commerciali e ai responsabili dei servizi i controlli sul rispetto delle norme, controlli da effettuarsi anche a campione.
E' da ultimo importante sottolineare che vale sempre la generale esenzione dal Green pass per i minori di 12 anni e per i soggetti in possesso di idonea certificazione medica.
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