Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea ha respinto la domanda presentata da alcuni cittadini europei ai fini dell’ottenimento, in via provvisoria e urgente, della sospensione dell’esecuzione del regolamento europeo che ha stabilito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati Covid digitali dell’Ue.
Si tratta del regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, adottato da Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19 e la revoca graduale e coordinata delle restrizioni varate dagli Stati membri.
Le disposizioni del regolamento consentono, tra le altre misure, il rilascio, la verifica e l’accettazione transfrontaliere di uno dei seguenti certificati:
Secondo i ricorrenti, il regolamento impugnato creerebbe una discriminazione tra persone vaccinate e persone non vaccinate nell’esercizio dei loro diritti fondamentali.
Lo stesso violerebbe il diritto alla libera circolazione per chi non si sottoponga a un trattamento medico invasivo contrario alla sua volontà, causando, così, una limitazione diretta della libertà personale nonché della libertà professionale e del diritto al lavoro.
Il Presidente del Tribunale Ue – causa T-527/21, ordinanza del 29 ottobre 2021 - ha rigettato la domanda cautelare in esame, non rinvenendo nessuna argomentazione a dimostrazione del carattere manifesto delle violazioni denunciate.
Il possesso dei certificati previsti dal regolamento – si legge nella pronuncia - non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione.
Nella specie, i richiedenti non avevano fornito elementi per dimostrare il peggioramento delle loro condizioni di spostamento, rispetto alla situazione preesistente alla entrata in vigore del medesimo regolamento.
Lo scopo di quest'ultimo - ha ricordato il Tribunale - è proprio quello di facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione in seno all’Unione durante la pandemia di Covid-19, mediante l’introduzione di un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei green pass in Ue.
I cittadini istanti, a seguire, avevano anche omesso di fornire indicazioni concrete e precise, suffragate da documentazione scritta, sulla loro situazione finanziaria cosicché il giudice cautelare non era in grado di valutare se il preteso danno potesse qualificarsi come grave ed irreparabile.
Per contro, i danni materiali e il danno morale allegati non potevano essere ritenuti irreparabili, in quanto, i primi, avrebbero potuto essere oggetto di un risarcimento economico successivo, mentre l’eventuale annullamento del regolamento all’esito della causa principale avrebbe integrato, di per sè, sufficiente riparazione del secondo.
In conclusione, non era stata provata la condizione relativa all’urgenza del provvedimento di sospensione richiesto, con conseguente e inevitabile rigetto della domanda cautelare esaminata.
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