Da oggi 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 viene ulteriormente esteso l'uso del Green pass base.
L'accesso ai servizi alla persona e la partecipazione ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori infatti è consentito con la certificazione verde Covid-19 ottenuta anche solo con tampone.
A disporre l'allargamento dell'ambito di applicazione del Green pass base è l'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 che introduce modifiche all'articolo 9-bis del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).
La norma, che mira a limitare la diffusione del contagio tra clienti e frequentatori dei servizi delle attività indicate (per i lavoratori si applicano le regole specifiche previste per l'accesso ai luoghi di lavoro), ha una portata ampia e generale riguardando infatti tutti i soggetti di età superiore a 12 anni non esenti dalla campagna vaccinale.
Restano infatti valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che sono muniti di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.
Rientrano nella nozione di "servizi alla persona", secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e come indicato nelle FAQ del Governo, le seguenti attività:
Dal 1° febbraio 2022 sarà poi la volta dei pubblici uffici, dei servizi postali, bancari e finanziari e delle attività commerciali, alle quali si potrà accedere anche se vaccinati, guariti o semplicemente con test antigenico rapido o molecolare negativo.
Al riguardo il legislatore prevede però che con D.P.C.M. siano individuati i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona per i quali non sarà obbligatorio possedere il Green pass base. Tale decreto potrà inoltre prevedere che l'ulteriore estensione dell'obbligo Green pass base alle attività e ai servizi prima indicati abbia una data di decorrenza diversa dal 1° febbraio 2022.
Il Governo è al lavoro per individuare la lista delle attività esenti che verrà resa nota con ogni probabilità oggi 20 gennaio con la firma ufficiale del D.P.C.M. da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi.
Il Green pass deve essere in corso di validità. La durata della validità varia in base alla prestazione sanitaria che lo stesso attesta.
Prestazione sanitaria | Validità |
Vaccinazione contro il COVID-19 (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) |
9 mesi (fino al 31 gennaio 2022) 6 mesi (dal 1° febbraio 2022) |
Avvenuta guarigione | 6 mesi |
Test molecolare anche su campione salivare (con esito negativo) | 72 ore dall’esecuzione del test |
Test antigenico rapido (con esito negativo) | 48 ore dall’esecuzione del test |
Si ricorda che il Ministero della Salute ha prorogato fino al 31 gennaio 2022 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 (circolare del Ministero della salute 23 dicembre 2021).
Pertanto i certificati medici già emessi saranno validi fino a questa data.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici da parte dei clienti avvenga con Green pass base devono essere effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.
Per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 è previsto l’utilizzo dell’app VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.
Trovano applicazione le sanzioni amministrative generali previste sia per gli utenti dei servizi su indicati sprovvisti di Green pass base sia per i soggetti esercenti le attività che, essendo tenuti a controllare, abbiano omesso le relative verifiche.
Le sanzioni sono quelle indicate dall’articolo 13 del citato D.L. n. 52 del 2021 che prevede in entrambi i casi una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.
Naturalmente resta fermo che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono ammessi nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei divieti stabiliti dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e variabili a seconda del colore della zona.
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