La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da un legale contro il provvedimento con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione per l’attività svolta quale difensore di un fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La Corte d’appello aveva fondato la sua decisione sulla base della disposizione che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era giunta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi.
L’avvocato si era rivolto alla Suprema corte, lamentando una violazione di legge, in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza.
La previsione contenuta nell’art. 83, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002, relativa all’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento avrebbe, infatti, quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell’interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza.
La Cassazione, con ordinanza n. 19733 del 22 settembre 2020, ha giudicato fondato tale motivo sottolineando, per come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.
Come anche sottolineato dall’avvocato ricorrente, infatti, la previsione di cui all’art. 83 avrebbe come fine quello di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione, senza imporre alcuna decadenza a carico del professionista.
Questo, diversamente a quanto espressamente sancito per l’ausiliario del giudice, in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni.
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