Gratuito patrocinio: il decreto che liquida i compensi dell’avvocato non è modificabile

Pubblicato il 09 agosto 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13892 depositata il 2 agosto 2012, ha accolto il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano modificato il decreto di pagamento con cui era stato liquidato il compenso dovuto allo stesso per la difesa di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, dimezzandone il relativo importo.

Aderendo alle doglianze del legale, la Corte di legittimità ha sottolineato la natura decisoria e giurisdizionale del decreto che decide in merito al compenso; lo stesso – precisa la Corte – “non è suscettibile di revoca (o di modifica) di ufficio, posto che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale”.

Inoltre – si legge nel testo della decisione - il potere di revoca o di modifica di detto provvedimento sarebbe del tutto incompatibile con la previsione di cui all’articolo 170 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2000 che contempla un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento medesimo.
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