Ove l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – dichiarata inammissibile dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base delle medesime allegazioni e delle medesime ragioni, al magistrato competente per il giudizio e da questi accolta, gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dal giorno in cui l’istanza è stata presentata al Consiglio dell’Ordine. Sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio.
Condizionare, difatti, gli effetti della delibera di ammissione alla sua effettiva data di emissione, potrebbe illogicamente pregiudicare i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile, nel caso in cui – come verificatosi nel caso qui esaminato – sebbene l’istanza sia stata presentata anteriormente al deposito dell’atto a cui la richiesta di gratuito patrocinio era preordinata, la delibera di ammissione sia tuttavia intervenuta solo in un momento successivo.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 20710 del 4 settembre 2017, accogliendo il ricorso di alcuni soggetti che, nell’ambito di un giudizio civile, avevano chiesto di essere ammessi al gratuito patrocinio, con istanza dapprima rigettata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e poi ripresentata ed accolta dal magistrato competente per il giudizio. I ricorrenti, in particolare, per il tramite del loro difensore, si erano opposti alla decisione con cui il Tribunale aveva fatto decorrere gli effetti del gratuito patrocinio dalla data di ammissione al beneficio da parte magistrato (anziché dalla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine), così rimanendo “scoperta” ed a carico delle parti l’intera attività difensiva iniziale del processo.
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