L’Amministrazione finanziaria chiarisce come valorizzare nel documento commerciale emesso la voce “resto”, quando il cliente paga in contanti, ai fini della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
La precisazione è resa nell’interpello n. 338 del 12 agosto 2019, in risposta al quesito di un operatore della grande distribuzione che effettua attività di vendita al dettaglio presso diverse sedi.
L’Istante ritiene di non valorizzare nel documento commerciale emesso la voce “resto” quando il cliente paga in contanti, poiché a suo avviso detta voce rappresenta unicamente una modalità tecnica volta a supportare l’addetto alla cassa nella determinazione del resto da consegnare.
Nella risposta n. 338/2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000 e che, con decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, è stato individuato il contenuto del “documento commerciale” da emettere: nello specifico le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”.
Con riferimento alla tipologia di pagamento adottato, i provvedimenti del direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016 e del 18 aprile 2019, hanno delineato tra gli allegati anche il “Layout del documento commerciale”, che prevede, tra le voci, che il documento debba contenere anche il tipo di pagamento adottato (contante, elettronico, ticket) il “non riscosso”, il “resto”, per garantire la necessaria e inderogabile uniformità.
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia conclude asserendo che tra le informazioni da trasmettere telematicamente con i dati dei corrispettivi giornalieri da parte di un’impresa della grande distribuzione vi è anche la voce “resto”, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso.
Tuttavia, precisa che l’eventuale mancata specificazione di tale informazione non è direttamente sanzionabile.
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