In generale, anche dopo la modifica all’art. 4 della Legge n. 300/1970, ad opera del c.d. Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015), si ritiene che l’installazione dei GPS sui veicoli aziendali rientri nell’applicazione della citata norma per cui sia necessario il rispetto della procedura ivi prevista.
Infatti, ai sensi del nuovo testo letterale della norma, non necessitano di accordo, né autorizzazione, gli strumenti necessari per rendere la prestazione lavorativa, né gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Tuttavia - come chiarito dal Ministro del Lavoro con comunicato stampa del 18 giugno 2015, quando ancora era in discussione lo schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni - l'espressione "per rendere la prestazione lavorativa", comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione: ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione.
Conseguentemente queste "modifiche" possono avvenire solo a patto che ricorrano particolari esigenze, e previo accordo sindacale o autorizzazione.
A tutt’oggi, nonostante non vi sia una posizione ufficiale del Ministero del Lavoro, analizzando la modulistica per richiedere l’autorizzazione alle DTL si deduce che il GPS rientra tra quei dispositivi aggiunti allo strumento dato in uso al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (che in questo caso sarebbe il mezzo aziendale) che permette un controllo datoriale della prestazione del lavoratore.
Difatti per installare un GPS su un mezzo aziendale, in mancanza di accordo, occorre richiedere l’autorizzazione alla DTL utilizzando il “Modulo unificato istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali” presente sul sito istituzionale del Ministero.
Sulla scorta di quanto sopra, si rammenta che la procedura per l’installazione del GPS prevede un previo accordo collettivo stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) anche se, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, si può optare per un accordo stipulato dalle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Qualora non si raggiunga alcun accordo, o non sia materialmente possibile raggiungere alcun accordo perché in azienda non siano presenti RSA/RSU, per poter installare i GPS è necessario chiedere un’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A quanto sopra si aggiunge l’obbligo del rispetto del Codice per la Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e del provvedimento generale relativo ai “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” emanato dal Garante per la Privacy in data 4 ottobre 2011.
N.B.: per un approfondimento sulla procedura e sugli obblighi si rinvia a “GPS su veicoli aziendali” del 30 giugno 2016 (clicca qui).
In data 10 maggio 2016, con nota prot. n. 5689, la DIL di Milano, rispondendo ad un quesito posto da un professionista, ha fornito un parere che salvo diverso avviso del Ministero del Lavoro assume valore di indirizzo operativo per tutte le Direzioni Territoriali del nord-ovest.
La DIL di Milano, dopo aver riepilogato brevemente la procedura alla luce della nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, sempre rifacendosi al comunicato stampa citato del Ministro del Lavoro del 18 giugno 2015, giunge ad una conclusione però del tutto diversa da quella sopra prospettata.
L’espressione "per rendere la prestazione lavorativa", porta a considerare strumento di lavoro il mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere al suo obbligo dedotto in contratto e cioè per eseguire la prestazione lavorativa ma, ricorda la nota, in tal senso la giurisprudenza consolidata della Cassazione e la migliore dottrina confermano la nozione di strumento di lavoro quale strumento idoneo ad assolvere complessivamente una funzione di mezzo necessario normalmente e secondo le regole d’arte, per rendere la prestazione lavorativa.
Da quanto sopra, deduce la DIL, che se un lavoratore dell’autotrasporto guida il veicolo aziendale dotato di GPS per esigenze assicurative e/o produttive e/o di sicurezza, ed il GPS traccia gli spostamenti del lavoratore, “lo strumento impiantato sul veicolo rientra nel nuovo comma 2 dell’art. 4 citato, ovvero l’automezzo ed il GPS servono entrambi, inscindibilmente ed unitariamente, al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, quindi sono strumento di lavoro nella loro unicità”.
Conseguentemente non necessita alcun accordo sindacale preventivo o autorizzazione della DTL.
Continua la nota evidenziando che proprio per bilanciare questa liberalizzazione procedurale il legislatore ha previsto un rafforzo delle tutele del lavoratore spostandole nel campo della privacy e prevedendo che le informazioni raccolte lecitamente sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Quindi conclude la DIL di Milano, oggi la tutela del lavoratore nei confronti dei controlli datoriali trova adeguata ed appropriata tutela nell’impianto sanzionatorio predisposto dalle norme sulla privacy poste a presidio della dignità dei lavoratori.
Innanzitutto occorre evidenziare che la normativa sulla privacy si applica da sempre ai controlli datoriali perché la raccolta delle immagini di una videosorveglianza o delle informazioni fornite dal GPS rappresenta una raccolta dei dati ed in quanto tale soggetta al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Non per niente proprio per installare i GPS sui mezzi aziendali occorre rispettare una serie di obblighi previsti dal Codice per la privacy che partono dall’obbligo di informativa ex art. 13, per passare all’obbligo di inserire all'interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la geolocalizzazione del veicolo, fino agli obblighi del titolare del trattamento che toccano il loro apice con la necessità di effettuare la notifica telematica al Garante per la Privacy, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003, prima dell'inizio del trattamento dei dati di geolocalizzazione (per approfondimento sugli obblighi in materia per la privacy, si rinvia sempre a “GPS su veicoli aziendali” del 30 giugno 2016).
Tuttavia qui la questione principale su cui occorre soffermarci è che sull’argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ancora per il momento tace e la conseguenza è che, a seconda di dove sia situata la sede aziendale, i datori di lavoro sono costretti a seguire o meno la procedura di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970.
Questa difformità di comportamento non è però ammissibile poiché crea discriminazioni e malcontento nelle aziende anche perché non bisogna dimenticare che la procedura per cercare l’accordo con le RSA/RSU o chiedere l’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, comporta oneri di tempo, burocratici ed anche economici.
Quadro delle norme |
Legge n. 300/1970 D.Lgs. n. 196/2003 D.Lgs. n. 151/2015 Garante per la Privacy, provvedimento del 4 ottobre 2011 Ministro del Lavoro, comunicato stampa del 18 giugno 2015 DIL di Milano, nota prot. n. 5689 del 10 maggio 2016 |
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