Global minimum tax: regime transitorio semplificato

Pubblicato il 22 maggio 2024

Il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto con le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours), come richiesto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Questi regimi, di natura facoltativa e temporanea, sono stati sviluppati nel contesto dei lavori OCSE sulla global minimum tax, come indicato nell’articolo 8.2 delle Model Rules (Regole GloBE), con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le autorità fiscali.

Le Regole GloBE stabiliscono che i regimi semplificati vengano definiti e sviluppati attraverso accordi internazionali nell’ambito dell’Implementation Framework sul BEPS. Analogamente, la Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 (Direttiva GMT), all’articolo 32, prevede deroghe alle disposizioni ordinarie di determinazione dell’imposizione minima globale, qualora siano soddisfatte le condizioni di un Accordo internazionale sui regimi di semplificazione (Porti sicuri).

Attualmente, i regimi transitori semplificati concordati a livello internazionale sono descritti nel documento “Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)”, pubblicato il 15 dicembre 2022 (TSH 2022).

Le disposizioni del decreto del 20 maggio 2024 del Ministero delle Finanze adottano tali regimi nell’ordinamento nazionale, offrendo facilitazioni temporanee per i grandi gruppi aziendali soggetti alle Regole GloBE.

Questi regimi agevolano l’adozione delle nuove norme durante i primi anni di applicazione, riducendo le difficoltà per i gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni nel raccogliere i dati e le informazioni necessari per i calcoli della global minimum tax.

Va ricordato che per “Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata” si intende il rapporto, espresso in percentuale e con riferimento ad un Paese, tra le Imposte Rilevanti Semplificate (numeratore) ed il suo Utile Ante Imposte (denominatore).

Invece l’“Aliquota di Imposizione Transitoria” è quella pari a:

a) 15 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2023 e nel 2024;

b) 16 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2025;

c) 17 per cento per gli esercizi che iniziano nel 2026.

Passiamo ad analizzare cosa prevede il regime semplificato.

Regime transitorio semplificato

Il regime di semplificazione (detto anche Porto sicuro o Safe Harbour) consente di considerare pari a zero l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in un esercizio e con riferimento ad un Paese senza la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo dell’imposizione integrativa secondo le modalità ordinarie previste dalle Regole GloBE se tale Paese presenta un basso rischio fiscale.

E’ il dichiarante che può optare per l’imposizione integrativa.

Il gruppo deve soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

I dati rilevanti di un’impresa o entità del gruppo multinazionale o nazionale sono quelli riportati nel Rendiconto Finanziario Qualificato (CbCR Qualificato).

Il regime di semplificazione si applica individualmente a ciascuna entità a controllo congiunto o a ciascun gruppo a controllo congiunto, basandosi sugli importi nei rispettivi rendiconti finanziari qualificati.

Vengono esclusi i dati delle imprese detenute per la vendita che non sono incluse nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata o che non sarebbero incluse se il gruppo nazionale fosse obbligato a predisporla.

Ai fini dei requisiti, non è rilevante una perdita netta da valutazione di partecipazioni superiore a 50 milioni di euro.

Requisito de minimis transitorio

L’articolo 3 del decreto 20 maggio 2024 disciplina il primo dei tre requisiti previsti per fruire del regime transitorio semplificato: il requisito de minimis transitorio.

Questo garantisce che un “Paese testato” non presenti rischi fiscali se il gruppo registra:

Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte nell’esercizio considerato. La seconda condizione è soddisfatta anche se il gruppo registra una Perdita Ante Imposte, indipendentemente dal suo ammontare.

I ricavi delle imprese che sono detenute per la vendita che non sono già inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata devono essere aggiunti ai Ricavi Totali dell’esercizio considerato relativi a quel Paese ai fini del requisito in esame.

Requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata

Per quanto riguarda il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata, l’articolo 4 del decreto 20 maggio 2024 dispone quanto segue.

Per avvalersi del regime transitorio semplificato è necessario che l'Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata sia pari o superiore all'Aliquota di Imposizione Transitoria.

L'Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata viene calcolata in ciascun esercizio, in relazione ad un “Paese testato”, rapportando le Imposte Rilevanti Semplificate dell’esercizio (numeratore) al suo Utile Ante Imposte (denominatore).

L’importo delle Imposte Rilevanti Semplificate è ridotto per la parte relativa a redditi non inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata.

Se il regime transitorio semplificato non si applica al Paese di localizzazione di una stabile organizzazione, di una società controllata estera o di un’entità ibrida, le imposte dovute dalla casa madre, dall’entità controllante o dall’impresa proprietaria concorrono al calcolo dell'Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata nei rispettivi Paesi di localizzazione.

Requisito del profitto ordinario

In base a questo requisito, viene previsto un confronto tra l’importo della riduzione del reddito da attività economica sostanziale (SBIE) di un “Paese testato” e il relativo Utile o Perdita Ante Imposte sul reddito come riportato nel CbCR Qualificato del gruppo multinazionale.

Se l'importo dello SBIE di un "Paese testato" è pari o superiore al suo utile (o perdita) prima delle imposte sul reddito, si può presumere che il gruppo in quel "Paese testato" non realizzi profitti eccessivi. Questo permette di utilizzare il criterio transitorio di semplificazione.

Esercizio dell’opzione

L’opzione viene esercitata nella comunicazione rilevante di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 209/2023 e ha efficacia:

a) per un esercizio e può essere rinnovata per gli esercizi successivi ricompresi nel Periodo Rilevante;

b) con riferimento al Paese per il quale è stata esercitata.

NOTA BENE: Il Periodo Rilevante comprende tutti gli esercizi che iniziano entro il 31 dicembre 2026 e terminano entro il 30 giugno 2028.

Ai fini del rinnovo dell’opzione, è necessario che ricorra uno dei tre requisiti previsti dal decreto, anche se differente rispetto al requisito soddisfatto nell’esercizio precedente o negli esercizi precedenti.

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