Gli sgravi per i contratti di solidarietà
Pubblicato il 16 ottobre 2014
Il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia e delle Finanze, con
Decreto Interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014, hanno riconosciuto in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, la
riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996.
Con
circolare n. 23 del 26 settembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni per la concessione della suddetta riduzione.
Ambito di applicazione
Come chiarito dal Ministero del Lavoro, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che abbiano stipulano,
a far data dal 21 marzo 2014, o che alla medesima data
avevano in corso contratti di solidarietà ai sensi della citata Legge n. 863/84 e che abbiano individuato
strumenti volti a realizzare un
miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo, ovvero di un
piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Modalità di applicazione della riduzione
La riduzione viene riconosciuta per i periodi non anteriori al 21 marzo 2014:
- nella
misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.I. n. 83312/14);
- per l’intera durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi (art. 3, comma 1, D.I. n. 83312/14).
Presentazione delle domande
La domanda per la riduzione contributiva va inoltrata tramite
posta certificata, entro
trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro 30 giorni dal 26 settembre (data di pubblicazione della circolare n. 23/2014 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con la procedura denominata
CIGSonline, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo, ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo:
- alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione (già Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro), all’indirizzo
dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it;
- all’INPS, all’indirizzo
SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it.
Come chiarisce il Ministero del Lavoro nel suo portale, l’
oggetto della mail – la cui dimensione "totale" non deve superare la dimensione di 10MB - deve essere il seguente:
“Domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda ... (dove in sostituzione dei punti sarà indicata la denominazione aziendale)”.
La e-mail dovrà, inoltre, contenere i seguenti file, tutti firmati con
firma digitale:
- il file "
Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Domanda", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) – (es. Domanda_ABDCEFG);
- la copia del contratto di solidarietà, denominato "
CDS", il carattere _ (underscore),la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici)– (es. CDS_ABDCEFG);
- il file "
Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Elenco", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (es. Elenco_1234567890_2014);
- una
relazione illustrativa relativa agli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo" (art. 1 del Decreto interministeriale n. 83312 del 07/07/2014);
- eventuali
ulteriori allegati.
Si sottolinea che, in caso di matricole INPS multiple, dovrà essere utilizzata la matricola della sede in cui operano il maggior numero di lavoratori interessati alla domanda di sgravio.
Le istanze saranno
istruite secondo l’ordine cronologico risultante dall’invio effettuato con posta certificata.
Procedimento e concessione
Nei successivi trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’INPS comunicherà, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro, la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo richiesto, effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.
L’INPS dovrà, inoltre, tenere monitorato il
limite di spesa annuo perché al raggiungimento dello stesso, anche in termini prospettici, dovrà comunicare alla citata Direzione Generale del Ministero del Lavoro ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa e da quel momento le domande pervenute saranno
ammesse con riserva.
Il raggiungimento effettivo del limite sarà comunicato nella pagina internet ministeriale dedicata (www.lavoro.gov.it, percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà tipo 1).
Il Ministero del Lavoro avrà il compito di
adottare il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda e di trasmetterlo all’INPS (il provvedimento di concessione sarà emesso per periodi non superiori a dodici mesi).
Le verifiche
I presupposti per la concessione dello sgravio, con particolare riferimento all’effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività, saranno oggetto di
verifica ispettiva da parte delle Direzione Territoriali del Lavoro in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà.
Gli esiti delle verifiche saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e qualora dagli stessi emerga la mancata o inesatta adozione dei citati strumenti, l’impresa sarà invitata a
fornire le proprie giustificazioni nel termine di
trenta giorni.
Decorso il termine, se il Ministero dovesse ritenere di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni
revocherà in tutto o in parte il provvedimento di concessione dello sgravio, trasmettendo il relativo provvedimento all’INPS ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio.
Norme e prassi
Decreto Interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863
D.L. n. 510/1996, art. 6, comma 4, convertito dalla Legge n. 608/1996
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 23 del 26 settembre 2014