Gli indici rilevatori del caporalato

Pubblicato il 25 settembre 2020

La Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 23 settembre 2020 ha illustrato le caratteristiche dello sfruttamento e individuato degli indici che permettono di rilevarlo.

Le condizioni che, ex comma 3, articolo 603-bis del codice penale, costituiscono indici rivelatori di sfruttamento sono:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

La Fondazione Studi ha quindi effettuato uno spoglio, in ordine cronologico, dei provvedimenti emessi sulla materia dalla Corte di Cassazione che ha, difatti, ritenuto “indici rilevatori” anche i seguenti elementi:

  1. “Il mancato riconoscimento degli stessi diritti garantiti agli operai nazionali, con particolare riguardo allo svolgimento di un numero di ore di lavoro di gran lunga superiore alla regola delle otto ore giornaliere”;
  2. “La mancata retribuzione per l’intero, essendo corrisposta la metà della paga”;
  3. “La mancata previsione di ferie.

Le condizioni per identificare lo sfruttamento sono state, inoltre, riconosciute nelle seguenti circostanze:

  1. i lavoratori venivano trasportati sui veicoli, all’interno di cassoni sporchi e privi di qualunque mezzo di sicurezza, senza posti a sedere e dunque costretti a viaggiare in piedi o seduti a terra, con indumenti inidonei al lavoro nei campi”;
  2. “il lavoro si protraeva per l’intera giornata, senza giorni di riposo o ferie;
  3. “la paga era bassissima”;
  4. “si trattava di lavoro in nero, come accertato dall’INPS”;
  5. “l’attività lavorativa veniva prestata sotto minaccia di licenziamento e che le condizioni ambientali in cui erano costretti a vivere erano di totale degrado dal punto di vista degli spazi abitativi e delle condizioni igieniche

In altra sentenza la Corte di Cassazione ha integrato come requisiti dello sfruttamento le seguenti fattispecie:

  1. “i lavoratori prestassero attività lavorativa che, tenuto conto anche delle ore di viaggio, si protraeva dalle 12 alle 18 ore giornaliere, per 7 giorni alla settimana, con tempi di recupero che non consentivano neppure l’espletamento delle normali incombenze domestiche”;
  2. “le persone offese erano sotto costante minaccia di licenziamento (ossia di perdere la loro unica fonte di sostentamento)” alla quale “si accompagnava, per un verso, la sistematica corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori a quanto previsto dalla normativa e dai contratti e, comunque, del tutto proporzionate alle reali prestazioni lavorative effettuate e, per altro verso, la costante violazione delle norme in tema di riposo settimanale e di orario di lavoro e le condizioni di lavoro e di trasporto pericolose e degradanti”;
  3. “i lavoratori non erano neppure liberi di recarsi autonomamente, all'occorrenza, presso i servizi igienici, dovendo utilizzare, previa autorizzazione, la scheda magnetica in possesso” dell’indagato, il quale “così poteva ‘monitorare’ l'utilizzo del bagno da parte dei braccianti”

Sono, infine, considerate sfruttamento le situazioni in cui i lavoratori, avendo bisogno di un contratto di lavoro per regolarizzare la propria presenza sul territorio Italiano, sono costretti a pagare per essere assunti e ad accettare retribuzioni che non corrispondono a quanto realmente dovuto, risultando irrilevante il motivo per cui avviene lo sfruttamento del lavoratore, se a fini di lucro o “per aiutare i propri connazionali”.

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