Gli incentivi per l’agricoltura nel Dl Competitività

Pubblicato il 11 settembre 2014
La conversione in legge del Dl Competitività – n. 91/2014 – ha portato ad ampliare le originarie misure previste per il comparto dell'agricoltura, l'azione denominata “Campolibero”. Istituiti crediti d'imposta per imprese agricole, comprese quelle della pesca e dell'acquacoltura, che investono in e-commerce e nuovi prodotti oppure per reti d'impresa. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo è prevista la concessione di mutui agevolati a tasso zero. I giovani agricoltori potranno beneficiare di una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.

“CAMPOLIBERO”


Con il sì del Parlamento alla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Dl competitività (n. 91), sono entrate definitivamente nell'ordinamento italiano le misure del pacchetto “Campolibero”, dedicate a favorire il rilancio dell’agricoltura.


Il provvedimento dedica alla materia i primi otto articoli: saranno trattati quelli contenenti incentivi significativi per l'imprenditoria agricola.


CREDITI D'IMPOSTA (Art. 3)


a) Commercio elettronico


Viene riconosciuto, alle imprese che producono prodotti agricoli e di acquacoltura nonché alle Pmi che producono prodotti agroalimentari, compresi i prodotti ittici, un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, in ogni caso non superiore a 50.000 euro, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.


L'agevolazione avrà effetto per i periodi d’imposta 2014-2015-2016.


b) Reti d'impresa


Al fine di incentivare la creazione o il potenziamento di reti d’impresa, le imprese indicate nella lettera a) possono fruire di un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, in ogni caso non superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta 2014-2015-2016.


Sia nel caso del commercio elettronico che per le reti d'impresa occorre precisare che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; inoltre deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale è concesso.


Si precisa che il credito riconosciuto non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap.


Le imprese agricole sono soggette alla normativa in materia di “aiuti de minimis” che consente la concessione di un massimo di 15.000 euro nel triennio.


Per l'attuazione della misura di cui alla lettera a) sono stati stanziati 500.000 euro per l'anno 2014, 2 milioni di euro per l'anno 2015 e  1 milione di euro per l'anno 2016; per  l'attuazione  della misura di cui alla lettera b) sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015 e 9 milioni di euro per l'anno 2016.


Per l'applicazione dei crediti in parola saranno emanati appositi decreti attuativi.


Da segnalare che, in sede di conversione in legge del Dl n. 91/2014, è stato disposto l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) quale strumento per far ottenere alle imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete, finanziamenti agevolati in caso di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica.


AFFITTO DI TERRENI PER AGRICOLTORI UNDER 35: DETRAZIONE IRPEF (Art. 7)


L'articolo 7 del provvedimento definitivo prevede un aiuto per giovani agricoltori che affittano terreni agricoli.


In particolare:


- destinatari del beneficio sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 35 anni;


- l'agevolazione consiste nella detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, a condizione che non siano di proprietà dei genitori, con il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui.


E' specificato che il contratto di affitto deve avere la forma scritta.


L'applicazione di tale misura decorre dal periodo d’imposta 2014; essa, però, non inciderà nell'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta 2014.


RIVALUTAZIONE REDDITI AGRARI E DOMINICALI (Art. 7)        


Il D.L. 91/2014 ritocca la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva fissato nella misura del 15 per cento.


Ora  la percentuale viene portata al 30 per cento nel periodo d’imposta 2015; successivamente, ossia dal periodo d’imposta 2016, la misura sarà messa a regime e corrisponderà al 7 per cento.


Ancora, per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione, rimanendo ferma nella misura del 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014, passa al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.


Ai fini della determinazione dell’acconto per gli anni 2013, 2015 e 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.


Inoltre, è stato eliminato il comma 1 dell'art. 31 del Tuir, il quale prevedeva che, se un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non era stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si fosse chiusa l'annata agraria, era da considerarsi pari al 30 per cento di quello determinato secondo le tariffe d’estimo.


SVILUPPO IMPRENDITORIA AGRICOLA E RICAMBIO GENERAZIONALE (art. 7-bis)


In tema di miglioramento per l'accesso al credito, la norma modifica il decreto legislativo n. 185/2000 stabilendo che siano concessi mutui con tasso pari a zero della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.


Il mutuo agevolato non deve avere una durata superiore a 15 anni, compreso il periodo di preammortamento, se si tratta di investimenti nel settore della produzione agricola.


Nel concedere le agevolazioni occorre rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.


A fruire del beneficio sono le imprese, in qualsiasi forma costituite:


-> che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, che eserciti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 


-> che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  


Le imprese subentranti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:


- essere costituite da non più di 6 mesi alla data  di presentazione della domanda di agevolazione;


- esercitare esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;


- essere amministrate e condotte da un imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni


Ammesse all'agevolazione sono anche imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.


Per queste imprese, i requisiti richiesti sono l'esercizio esclusivo di attività agricola e l'amministrazione o la composizione societaria solamente da parte di imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.


Deve essere osservato il limite di investimento non superiore ad euro 1.500.000 per quanto riguarda il settore della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.


DEDUZIONE IRAP PER DIPENDENTI (Art. 5)


L’articolo 5 del provvedimento dispone l’estensione delle deduzioni Irap per lavoro dipendente (art. 11, co. 1, lett. a), numeri 2), 3) e 4 del D.Lgs. n. 446/1997), nella misura del 50%, anche nelle ipotesi di lavoratori a tempo determinato, con contratto almeno triennale ed impiegati per un minimo di 150 giorni l'anno.


Ammessi all'agevolazione sono i produttori agricoli soggetti ad Irap e le società agricole.


Si ricorda che sono produttori agricoli soggetti ad Irap i titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, soggetti al regime speciale Iva ex art. 34 Dpr n. 633/1972, e che non vi hanno rinunciato.


Pertanto, dalla base imponibile Irap è possibile dedurre un importo:


- pari a 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta;


- pari a 7.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni.


REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI ISPETTIVI (Art. 1, co. 2)


Con l’intento di evitare duplicazioni nel sistema dei controlli sulle imprese agricole e per non essere di ostacolo all’attività imprenditoriale, sarà istituito,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

Si prevede che i dati sulle imprese agricole raccolti durante i controlli effettuati dagli organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, siano trasmessi tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente alle altre pubbliche amministrazioni.


DIFFIDA (Art. 1, co. 3)


Se vengono rilevate violazioni alle norme agroalimentari soggette alla sola sanzione  amministrativa pecuniaria, qualora sia accertato che si tratta della prima rilevazione di violazioni sanabili,  l'organo di controllo diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad eliminare le conseguenze dannose o  pericolose dell'illecito.


Qualora il soggetto non adempia alle prescrizioni contenute nella diffida nei termini fissati, si procederà a contestare la violazione.


PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (Art. 1, co. 4)

A fronte di violazioni alle norme agroalimentari per  le quali è disposta l'applicazione della sola  sanzione amministrativa pecuniaria, in presenza di possibilità di pagamento  in  misura  ridotta,  se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma viene ulteriormente ridotta del 30 per cento.

Tale disposto si applica anche alle violazioni contestate prima della  data  di entrata  in  vigore  del  decreto legge,  a patto che il soggetto effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro  30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl all'autorità competente e all'organo che ha  accertato  la violazione.
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