Gli incentivi per l’agricoltura nel Dl Competitività
Pubblicato il 11 settembre 2014
La conversione
in legge del Dl
Competitività – n. 91/2014 – ha portato ad ampliare le originarie
misure
previste per il comparto dell'agricoltura, l'azione denominata
“Campolibero”.
Istituiti crediti d'imposta per imprese agricole, comprese quelle della
pesca e
dell'acquacoltura, che investono in e-commerce e nuovi prodotti oppure
per reti
d'impresa. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura
e a
sostenerne lo sviluppo è prevista la concessione di mutui agevolati a
tasso
zero. I giovani agricoltori potranno beneficiare di una detrazione del
19 per
cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni
agricoli.
“CAMPOLIBERO”
Con il sì
del Parlamento alla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Dl competitività (n. 91), sono entrate definitivamente nell'ordinamento
italiano
le misure del pacchetto “Campolibero”, dedicate a
favorire il rilancio
dell’agricoltura.
Il
provvedimento dedica alla materia i primi otto articoli: saranno
trattati
quelli contenenti incentivi significativi per l'imprenditoria agricola.
CREDITI D'IMPOSTA (Art. 3)
a)
Commercio elettronico
Viene
riconosciuto, alle imprese che producono prodotti agricoli e di
acquacoltura
nonché alle Pmi che producono prodotti agroalimentari, compresi i
prodotti
ittici, un credito di imposta nella
misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, in ogni
caso non
superiore a 50.000 euro, per la realizzazione
e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
potenziamento del
commercio elettronico.
L'agevolazione
avrà effetto per i periodi d’imposta 2014-2015-2016.
b) Reti
d'impresa
Al fine di
incentivare la creazione o il potenziamento di reti d’impresa, le
imprese
indicate nella lettera a) possono fruire di un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese
per i nuovi
investimenti sostenuti per lo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché
per la cooperazione di filiera, in
ogni caso non
superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta
2014-2015-2016.
Sia nel
caso del commercio elettronico che per le reti d'impresa occorre
precisare che
il credito d'imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; inoltre
deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo
d'imposta per il quale è concesso.
Si precisa
che il credito riconosciuto
non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap.
Le imprese
agricole sono soggette alla normativa in materia di “aiuti de minimis”
che
consente la concessione di un massimo di 15.000 euro nel triennio.
Per l'attuazione
della misura di cui alla lettera a)
sono
stati stanziati 500.000 euro per l'anno 2014,
2 milioni di euro per
l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016;
per
l'attuazione della misura di cui alla lettera b)
sono stati stanziati 4,5
milioni di euro per l'anno 2014, 12
milioni di
euro per l'anno 2015 e 9 milioni di euro per l'anno 2016.
Per
l'applicazione dei crediti in parola saranno emanati appositi decreti
attuativi.
Da
segnalare che, in sede di conversione in legge del Dl n. 91/2014, è
stato
disposto l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli
investimenti in ricerca (FRI) quale strumento per far ottenere alle
imprese agricole, forestali e
agroalimentari, che partecipano ad
un contratto di rete, finanziamenti agevolati in caso di
investimenti in ricerca e innovazione
tecnologica.
AFFITTO DI TERRENI PER AGRICOLTORI
UNDER 35: DETRAZIONE IRPEF (Art. 7)
L'articolo
7 del provvedimento definitivo prevede un aiuto per giovani agricoltori
che
affittano terreni agricoli.
In
particolare:
- destinatari del beneficio sono i
coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali di età inferiore a 35
anni;
-
l'agevolazione consiste nella detrazione
del 19% delle spese sostenute per i
canoni di affitto dei terreni agricoli, a
condizione che non siano di proprietà dei genitori, con il
limite
di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di
1.200
euro annui.
E'
specificato che il contratto di affitto deve avere la forma scritta.
L'applicazione
di tale misura decorre dal periodo d’imposta 2014; essa, però, non
inciderà
nell'acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta 2014.
RIVALUTAZIONE REDDITI AGRARI E
DOMINICALI (Art. 7)
Il D.L.
91/2014 ritocca la rivalutazione dei
redditi dominicale e agrario, ai soli fini della
determinazione delle
imposte sui redditi, che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, la
legge
di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva fissato nella misura del 15
per
cento.
Ora
la percentuale viene portata al 30
per cento nel periodo d’imposta 2015;
successivamente, ossia dal periodo d’imposta 2016,
la misura sarà messa a regime e corrisponderà al 7
per cento.
Ancora,
per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella
previdenza agricola, la rivalutazione, rimanendo ferma nella misura del
5 per
cento per i periodi di imposta 2013 e 2014, passa al 10 per cento per
il
periodo di imposta 2015.
Ai fini
della determinazione dell’acconto per gli anni 2013, 2015 e 2016, i
contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni.
Inoltre, è
stato eliminato il comma 1 dell'art. 31
del Tuir, il quale prevedeva che, se un fondo rustico,
costituito per
almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti
annuali,
non era stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria
e per
cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per
l'anno
in cui si fosse chiusa l'annata agraria, era da considerarsi pari al 30
per
cento di quello determinato secondo le tariffe d’estimo.
SVILUPPO IMPRENDITORIA AGRICOLA E
RICAMBIO GENERAZIONALE (art. 7-bis)
In tema di
miglioramento per l'accesso al credito, la norma modifica il decreto
legislativo n. 185/2000 stabilendo che siano concessi mutui con tasso pari a zero
della durata massima di 10 anni
comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo
non superiore al 75 per cento della spesa
ammissibile.
Il mutuo
agevolato non deve avere una durata superiore a 15 anni, compreso il
periodo di
preammortamento, se si tratta di investimenti nel settore
della produzione
agricola.
Nel
concedere le agevolazioni occorre rispettare la normativa in materia di
aiuti
di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
A fruire
del beneficio sono le imprese, in qualsiasi
forma costituite:
-> che subentrino nella conduzione di un'intera
azienda agricola, che eserciti esclusivamente l'attività
agricola ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da
almeno due anni alla data di presentazione
della
domanda di agevolazione,
->
che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo e
in quello della trasformazione e commercializzazione
di prodotti
agricoli.
Le imprese
subentranti devono trovarsi nelle seguenti
condizioni:
- essere costituite da non più di 6 mesi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione;
-
esercitare esclusivamente attività agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
- essere amministrate e condotte da un imprenditore
agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero,
nel
caso di società, essere composte, per oltre
la metà
numerica dei soci e delle quote di
partecipazione, da giovani
imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i
40 anni.
Ammesse
all'agevolazione sono anche imprese che presentino progetti per lo
sviluppo o
il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se attive da
almeno
due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per queste
imprese, i requisiti richiesti sono l'esercizio esclusivo di attività
agricola
e l'amministrazione o la composizione societaria solamente da parte di
imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i
40 anni.
Deve essere
osservato il limite di investimento non superiore ad euro
1.500.000 per
quanto riguarda il settore della produzione e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
DEDUZIONE IRAP PER DIPENDENTI (Art.
5)
L’articolo
5 del provvedimento dispone l’estensione delle deduzioni Irap per
lavoro
dipendente (art. 11, co. 1, lett. a), numeri 2), 3) e 4 del D.Lgs. n.
446/1997), nella misura del 50%, anche nelle ipotesi di lavoratori a
tempo
determinato, con contratto almeno triennale ed impiegati per un minimo
di 150
giorni l'anno.
Ammessi
all'agevolazione sono i produttori agricoli soggetti ad Irap e le
società
agricole.
Si ricorda
che sono produttori agricoli soggetti ad Irap i titolari di reddito
agrario,
esclusi quelli con volume di affari non superiore a 7.000 euro,
soggetti al
regime speciale Iva ex art. 34 Dpr n. 633/1972, e che non vi hanno
rinunciato.
Pertanto,
dalla base imponibile Irap è possibile dedurre un importo:
- pari a
3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore agricolo dipendente a
tempo
determinato impiegato nel periodo di imposta;
- pari a
7.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età
inferiore a 35 anni.
REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI
ISPETTIVI (Art. 1, co. 2)
Con
l’intento di evitare duplicazioni nel sistema dei controlli sulle
imprese
agricole e per non essere di ostacolo all’attività imprenditoriale,
sarà
istituito, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, il registro unico dei controlli ispettivi
sulle imprese
agricole.
Si prevede
che i dati sulle imprese agricole raccolti durante i controlli
effettuati dagli
organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo,
nonché
da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di
controllo dalle
vigenti disposizioni, siano trasmessi tempestivamente in via telematica
e
rendicontati annualmente alle altre pubbliche amministrazioni.
DIFFIDA (Art. 1, co. 3)
Se vengono
rilevate violazioni alle norme agroalimentari soggette alla sola
sanzione
amministrativa pecuniaria, qualora sia accertato che si tratta della
prima
rilevazione di violazioni sanabili,
l'organo di controllo diffida
l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di
venti giorni dalla data di ricezione
dell'atto di diffida e ad
eliminare le conseguenze dannose o
pericolose dell'illecito.
Qualora il
soggetto non adempia alle prescrizioni contenute nella diffida nei
termini
fissati, si procederà a contestare la
violazione.
PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA (Art. 1,
co. 4)
A
fronte
di violazioni alle norme agroalimentari per le quali è
disposta
l'applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, in
presenza di possibilità di pagamento in
misura ridotta,
se il pagamento avviene entro 5 giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, la somma viene ulteriormente ridotta del 30 per cento.
Tale
disposto si applica anche alle violazioni contestate prima
della
data di entrata in vigore
del decreto
legge, a patto che il soggetto effettui il pagamento e
trasmetta la
relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del Dl all'autorità competente e all'organo che
ha
accertato la violazione.