Con la Manovra correttiva approvata il 25 maggio 2010 dal Consiglio dei ministri si complicano le cose per i soggetti potenzialmente a rischio, come quelli che costantemente dichiarano delle perdite, o per le imprese che aprono e chiudono l'attività entro un anno. Le verifiche abbracceranno sia la sfera fiscale che quella contributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le rettifiche operate dal periodo di imposta 2006, nel caso in cui si definisca la pretesa fiscale, è permessa l'utilizzabilità della perdita residua nell'ambito del consolidato; inoltre, sia nella fase di accertamento che in quella di accertamento con adesione la procedura e la notifica degli atti coinvolgeranno congiuntamente sia la consolidata che la consolidante. Dunque sono superate le disposizioni contenute nel decreto attuativo del consolidato fiscale (Dm 9 giugno 2004), riguardanti l'utilizzo delle perdite in caso di rettifica degli imponibili, e quelle relative agli uffici competenti al controllo delle dichiarazioni.
Campanello d’allarme per l’antiriciclaggio sarà il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, pertanto i professionisti e gli intermediari sottoposti agli obblighi antiriciclaggio dovranno, in tal caso, inviare segnalazioni di operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria. Inoltre, ai fini fiscali e dell’antiriciclaggio si è in attesa di una nuova speciale black list di Paesi che non collaborano, per i quali si chiuderanno le porte relativamente ad attività professionali in uscita e in entrata con l'Italia.
A decorrere dagli atti notificati dal 1° luglio 2011, relativamente ai periodi d'imposta 2007 e successivi, con un avviso di accertamento per Iva o imposte sui redditi, l'espropriazione forzata dei beni inizierà, in linea di massima, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'avviso, senza passare dalla notifica della cartella di pagamento (l'atto di accertamento diventerà esso stesso titolo esecutivo).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".