Gli effetti della crisi economica dell’ultimo anno si leggeranno sui bilanci contabili 2009

Pubblicato il 01 febbraio 2010

I primi dati relativi ai bilanci del 2009 mostrano come essi abbiano, per molti versi, incorporato gli effetti della crisi economica e della recessione esplosa nell’ultimo anno. Di fronte a questa situazione piuttosto allarmante per le imprese, è possibile ricorre alle molteplici soluzioni che il Legislatore e lo stesso sistema economico/finanziario hanno messo a punto per evitare riflessi troppo negativi sulle ultime scritture contabili, con effetti troppo penalizzanti per le società stesse.

Per esempio, anche per l’esercizio 2009 è stata prorogata la possibilità di non svalutare i titoli (quotati o no) iscritti nell’attivo circolante dei bilanci delle imprese, che seguono le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali. Si tratta della facoltà concessa dall’articolo 15 del Decreto legge n. 185/08, prorogata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2009. La misura è stata riproposta proprio per non penalizzare troppo i bilanci del 2009, che sono quelli che potrebbero recepire per intero gli effetti della crisi, dato che nel 2008 la recessione è esplosa solo nella seconda parte dell’anno. Scopo del decreto anticrisi è proprio quello di non svalutare - prima nel bilancio 2008 e ora anche 2009 - i titoli che fanno parte dell’attivo circolante se la perdita di valore non è durevole, mantenendoli iscritti ai valori del bilancio precedente (31/12/2007) oppure a quelli della relazione semestrale. Secondo il documento Oic n. 3, la deroga può essere estesa anche ai titoli acquistati nel 2008, purchè essi vengano iscritti al costo di acquisto, mentre la regola non è applicabile alle perdite relative a strumenti finanziari derivati. Per verificare che la perdita sia durevole ci si deve basare sul principio contabile n. 20. Tuttavia, il fatto che venga concessa una proroga di tale disposizione potrebbe essere una conferma che la perdita sia divenuta durevole, in quanto riferita ad un arco temporale di due anni (2008-2009). In nota integrativa dovranno, quindi, essere evidenziati i minori valori non rilevati nei bilanci, specificando che la sospensione della svalutazione dei titoli si è resa possibile proprio perché la perdita di valore è ritenuta temporanea.

Sempre con riferimento alla nota integrativa, si deve precisare che nei bilanci 2009 debuttano anche le nuove informazioni adottate dal Decreto legislativo n. 173/08, che ha recepito la direttiva europea n. 43/06. In particolare, si tratta delle informazioni relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio, previste ai numeri 22-bis e 22-ter dell’articolo 2427 del Codice civile, che vanno ad aggiungersi al contenuto minimo della nota stessa rendendola più completa. Dunque, diventa obbligatorio riportare in nota integrativa le informazioni sulle operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato e quelle relative agli “accordi fuori bilancio” cioè: gli accordi o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che possono mettere la società di fronte alla possibilità di assumere un rischio oppure un vantaggio per cui la loro conoscenza diventa rilevante per una valutazione corretta della situazione patrimoniale e finanziaria oltre che del risultato economico della società stessa, oppure del gruppo a cui essa appartiene.

Un’altra novità che sarà accolta dal bilancio 2009 è quella che riguarda la riduzione della soglia minima per la deduzione delle spese alberghiere e di somministrazione pasti (limitata al 75%); la riduzione della soglia minima di deduzione degli interessi passivi delle società di capitali che al 31 dicembre 2009 applicano il secondo test del Rol (la soglia di deduzione scende da 10mila a 5mila euro) e, anche, l’eventuale modifica dei paini di ammortamento. Il 2009 è stato un anno fortemente negativo per molte imprese, tanto che si è assistito ad un rallentamento o, in alcuni casi, ad una sospensione della produzione a causa della contrazione della domanda. In tali circostanze, è possibile valutare la possibilità di ridurre i coefficienti di ammortamento applicati in relazione al minor grado di utilizzo degli impianti e macchinari. Il tutto seguendo le nozioni fornite dal principio contabile n. 16, che nel regolare tale processo da un punto di vista civilistico, impone lo stanziamento di ammortamenti pieni anche su cespiti non sfruttati a pieno nel caso di perdite di bilancio.

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