Con ordinanza n. 19086 del 14 settembre 2020, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate rispetto ad una causa per responsabilità erariale in cui era stato sollevato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Nel dettaglio, il presidente di una Onlus, costituita per svolgere prestazioni assistenziali in favore di persone con disabilità, era stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti ai fini della condanna al pagamento delle somme da egli asseritamente distratte dalle finalità istituzionali dell’Associazione, in quanto destinate a rimborsi chilometrici non dovuti, spese per alberghi e ristoranti, parcelle di avvocati senza la minima correlazione con le funzioni della Onlus nonché spese per un incarico professionale esterno affidato al figlio.
La sua difesa aveva contestato che il presidente di un organismo totalmente privato potesse soggiacere alla giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che il medesimo, essendo un organo dell’associazione e non di un’azienda sanitaria, non era legato da un rapporto di servizio con quest’ultima.
Doglianze, queste, smentite dal massimo Collegio di legittimità, il quale ha ricordato come, in tema di azione di responsabilità erariale, sussiste il rapporto di servizio – presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti – anche allorché un ente privato esterno all’amministrazione venga incaricato dello svolgimento, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, di un’attività o di un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della PA.
E' privo di rilievo, in tale contesto, il titolo in base al quale la gestione è svolta (rapporto di concessione amministrativa, contratto etc...), potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge.
La giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale - si legge nelle conclusioni della decisione - è configurabile nelle ipotesi in cui il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.
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