Giudizio di appello da rifare se la Pec è inviata all’indirizzo sbagliato

Pubblicato il 03 maggio 2017

Notifica non perfezionata se l'indirizzo Pec del difensore è errato

La Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha annullato, senza rinvio, una sentenza di condanna pronunciata in secondo grado, in considerazione dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello.

La difesa della persona imputata, in particolare, aveva lamentato che la notifica a mezzo di Pec non fosse stata correttamente effettuata, come da attestazione informatica agli atti, perché era stata tentata in un indirizzo di posta elettronica sbagliato.

Conseguentemente, avrebbe dovuto ritenersi irregolare la notifica a mezzo deposito in cancelleria.

Doglianza ritenuta fondata dai giudici di legittimità – sentenza n. 20854 del 2 maggio 2017 – i quali hanno, in primo luogo, sottolineato come la Pec inviata al difensore di fiducia non fosse stata regolarmente notificata per erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario.

D'effetto, la notifica all’imputato non si era perfezionata per mancato rispetto delle formalità di cui all’articolo 157 del Codice di procedura penale e, altresì, per assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’ufficiale giudiziario.

Per la Corte, inoltre, anche se la giurisprudenza qualifica la notifica irregolare come una nullità di ordine generale e a regime intermedio che, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato, nella specie tale ultima prova non sussisteva e, pertanto, il processo d’appello doveva considerarsi come non correttamente introdotto.

Gli atti della causa, in definitiva, sono stati restituiti al giudice di secondo grado, per un nuovo giudizio.

Mandato a più difensori, la notifica ad uno solo è sufficiente

Sempre in tema di notifiche di atti giudiziari ai difensori, la Corte di cassazione (questa volta la Sezione lavoro), con la sentenza n. 10635 del 2 maggio 2017, ha ribadito il principio di diritto secondo cui è da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto.

Pertanto, la comunicazione o la notificazione del provvedimento del giudice che venga effettuata ad uno soltanto di essi non è da ritenere nulla, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo.

Le Sezioni Unite, sul punto – sentenza n. 12924/2014 – hanno altresì precisato che la nomina di una pluralità di procuratori, indipendentemente che sia congiunta o disgiunta, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati difensori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altra o gli altri procuratori.

E’ quindi da ritenere sufficiente la comunicazione ex articolo 377 del Codice di procedura civile che venga effettuata ad uno solo dei difensori costituiti.

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