Giudici onorari, relazione finale della Commissione per la riforma

Pubblicato il 28 luglio 2021

Delineare un nuovo sistema di reclutamento e trattamento della magistratura onoraria per il futuro e dare una risposta almeno a parte delle aspettative che i magistrati onoraridi lungo corso” avevano maturato “in decenni di sistemazioni provvisorie”.

E’ questo il duplice intento alla base delle proposte in materia revisione del sistema della magistratura onoraria, cui è stata incaricata l’apposita Commissione ministeriale, costituita con decreto ministeriale del 23 aprile 2021 e presieduta da Claudio Castelli, Presidente della Corte d’Appello di Brescia.

Tutele lavorative, ruolo e funzioni del giudice onorario: proposte di intervento

La Commissione ha depositato, il 21 luglio 2021, una relazione finale sugli interventi proposti riguardanti tutele lavorative, ruolo, funzioni e compiti del giudice onorario, le cui conclusioni sono ora al vaglio della ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Durante i lavori – si apprende dalla lettura dell’elaborato - sono stati acquisiti dati relativi a flusso degli affari negli Uffici del giudice di pace, anzianità di servizio dei magistrati onorari, provenienza professionale, spesa prevista, indennità percepite.

Si è proceduto anche ad un’interlocuzione con tutte le organizzazioni sindacali di categoria e sono state da queste ottenute indicazioni sulle questioni di maggiore rilevanza.

La base di partenza dei lavori è stato il Decreto legislativo n. 116/2017, ossia la legge vigente, e si è tenuto conto delle risultanze del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, nonché del dibattito parlamentare già svoltosi, in particolare del testo unificato adottato dalla commissione per i disegni di legge.

La proposta depositata è stata ritenuta idonea “ad offrire un’adeguata risposta ai temi oggetto di contestazione, ricomprendendo una serie di previsioni ordinamentali, previdenziali e di status complessivo che sono state oggetto di censura ritenendosi il testo del D. lgs. n. 116/2017 confliggente con una serie di direttive eurocomunitarie”.

Tra le scelte operate, quella di abbandonare il cottimo che – viene evidenziato - pur avendo avuto elementi positivi sotto il profilo della produttività, ha anche facilitato distorsioni e il proliferare del contenzioso oltre che un impiego eccessivo ed anomalo dell’opera del magistrato onorario.

L’opzione individuata è di una indennità unitaria onnicomprensiva con conseguenti maggiori verifiche professionali, semplificate in modo radicale.

E’ sottolineato come il tipo di attività svolta dai magistrati onorari sia del tutto originale ed ibrido, non potendo essere “fotografata” come attività subordinata, autonoma o di collaborazione.

Pertanto, anche se lavoratori – secondo la definizione euro unitaria ripresa dalla CGUE - ma non come lavoratori pubblici, non avendo partecipato ad alcun concorso, i loro diritti, le loro prestazioni previdenziali e il trattamento tributario sono stati demandati a norme specifiche che riconoscono, da un lato, una serie di prerogative (ferie, maternità, invalidità e assistenza alle persone invalide) e, dall’altro, disciplinano specificamente l’accesso alla previdenza e il relativo trattamento fiscale.

L’elemento più complesso da affrontare – si legge altresì nella relazione – è la distinzione di status tra magistrati di nuovo reclutamento e giudici già in servizio, ulteriormente accentuata.

Si è delineato, da una parte, un nuovo trattamento dei magistrati in servizio “per assicurare loro la conservazione dell’incarico in corso sino al conseguimento dell’età pensionabile”, la cui prestazione, prevista con un diverso numero di giornate secondo le disponibilità, è sempre strutturata in modo da non essere esclusiva.

Il sistema delineato è flessibile sia dal punto di vista dell’impiego dei magistrati onorari sia sotto il profilo della spesa pubblica.

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