La Corte di giustizia Ue si è finalmente pronunciata, il 16 luglio 2020, rispetto alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate nell’ambito di una controversia tra un giudice di pace e il Governo della Repubblica italiana.
Il giudizio era stato instaurato in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal Gdp per violazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato italiano.
Il giudice del rinvio, nel dettaglio, aveva chiesto alla Corte di giustizia:
Questo alla luce del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, della clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999, ed allegato alla direttiva 1999/70/CE) e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze O’Brien e King.
Sulle questioni, la Corte dell'Unione europea, con sentenza depositata in riferimento alla causa C‑658/18, ha precisato:
Inoltre - si legge nelle conclusioni dei giudici europei - la clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che “la nozione di lavoratore a tempo determinato, contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Infine, la clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro “va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”.
Ciò, salvo che la differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che, comunque, spetta al giudice del rinvio verificare.
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