Con sentenza n. 298, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 9, comma 2, legge 20 febbraio 2006 n. 46, in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, statuendo che il Pm non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace in quanto, in caso di reati minori, la scelta del legislatore è volta ad evitare una seconda decisione di merito. A diverse conclusioni si giunge in relazione a sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito di un procedimento ordinario o di un rito abbreviato, poichè, in questi casi, la decisione potrà essere appellata dal Pm, così come affermato dalla Corte Costituzionale stessa nella decisione n. 26/08.
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