Nei procedimenti che si tengono dinanzi al Giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Codice penale, che è infatti prevista esclusivamente per i giudizi che si svolgono davanti al giudice ordinario.
In particolare, la “finalità conciliativa” propria della giurisdizione penale del giudice di pace verrebbe compromessa dall’applicabilità della causa di non punibilità codicistica, svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all’articolo 34 del Decreto legislativo n. 274/2000 sulla esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 45996 depositata il 2 novembre 2016.
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