Giovani under 36 e under 30: esoneri contributivi anche per la riassunzione

Pubblicato il 13 maggio 2024

Il decreto Coesione, con i suoi quattro nuovi incentivi temporanei in vigore dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, mira a rinvigorire la spinta all’occupazione di giovani, donne e lavoratori nel Mezzogiorno.

In particolare, il bonus giovani, introdotto dall’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, riafferma un principio già noto alle aziende e ai professionisti come “principio della portabilità delle agevolazioni”.

Tale principio è infatti applicabile all’esonero giovanile strutturale per l’assunzione di giovani under 30 al primo impiego stabile previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e INPS, circolare n. 40 del 2 marzo 2018).

Lo stesso principio è applicabile anche agli esoneri giovanili sperimentali per soggetti under 36 al primo impiego stabile (come misura aggiuntiva, chiarirà successivamente l’INPS nelle circolari esplicative) di cui alla legge di Bilancio 2021 per il biennio 2021-2022 (articolo 1, comma 10, legge 30 dicembre 2020, n. 178) e, dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e INPS, circolare n. 57 del 22 giugno 2023), per il 2023.

Esonero giovanile under 36 e under 30: portabilità dell’agevolazione

Ma in cosa consiste il principio della portabilità dell’agevolazione? Quali sono le regole che sottendono l’applicazione di tale principio?

La portabilità dell’esonero giovanile under 30 e dell’esonero giovanile under 36 consente al lavoratore assunto, per la prima volta nella propria vita lavorativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di portarsi in dote l’incentivo contributivo in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro agevolato e di successiva riassunzione dallo stesso datore di lavoro o da diverso datore di lavoro.

Il datore di lavoro, per il nuovo rapporto di lavoro instaurato a tempo indeterminato, può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti.

La portabilità dell’esonero contributivo pertanto consente di derogare alla regola generale in base alla quale il lavoratore agevolato non deve essere titolare di un precedente rapporto a tempo indeterminato (la fruzione dell'agevolazione viene difatti a essere ammessa indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato).

Ma questa non è l’unica deroga ammessa.

L’INPS ci dice infatti che la fruizione dell’agevolazione contributiva per i mesi residui spettanti è ammessa indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Entrambi i requisiti, vale a dire l’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore e un’età anagrafica inferiore ai 30 anni per l’esonero strutturale al 50% e ai 36 anni per gli esoneri temporanei al 100%, devono essere rispettati solo al momento della prima assunzione incentivata.

Ai fini della portabilità, permane (ovviamente solo per gli esoneri a tempo e, per quanto qui di interesse, relativamente all’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023) l’unica condizione che la nuova assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato sia avvenuta dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

In buona sostanza, chiarisce l’INPS (circolare n. 57 del 22 giugno 2023) qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’esonero giovanile temporaneo al 100%, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023).

Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l’esonero strutturale (legge n. 205/2017), pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Inoltre, sempre con riferimento all'esonero giovani under 36, il prolungamento temporale dell’agevolazione per un massimo di 48 mesi nel caso in cui l’assunzione venga effettuata nelle regioni del Mezzogiorno è applicabile a condizione che il luogo di lavoro permanga in una delle Regioni ammissibili (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura, evidenzia l’Istituto, valgono anche per l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla legge di bilancio 2021.

Infine, con specifico riferimento all’esonero strutturale, il principio di portabilità dell’agevolazione non si applica nelle ipotesi in cui si è fruito parzialmente, per cessazione anticipata del rapporto, dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato. In tali casi, il nuovo datore di lavoro che eventualmente assuma il lavoratore non avrà la possibilità di fruire del beneficio residuo.

Portabilità dell’agevolazione, casi particolari: cessione del contratto e trasferimento di azienda

Va in aggiunta ricordato che:

Esonero giovanile under 36 e under 30: esempi pratici di portabilità dell’agevolazione

Forniamo di seguito tre esempi pratici del benefcio reale della portabilità dell'agevolazione contributiva  per i datori di lavoro che assumono giovani under 36 e under 30 agevolati.

Esempio 1 - Lavoratore assunto e riassunto al Nord

Età lavoratore: 35 anni (all’assunzione)

Sede lavoro: Milano, Lombardia

% Esonero legge 197/2022: 100%

Durata del primo impiego: dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 (9 mesi).

Riassunzione nella stessa Regione: dal 1° ottobre 2023

Contribuzione massima annua esonerata legge 197/2022: 8.000€

Contribuzione massima mensile esonerata legge 197/2022: 8.000/€12 mesi=666,66 € al mese

Periodo massimo esonerato legge 197/2022: 36 mesi

Esonero contributivo per il primo periodo di assunzione sotto la legge 197/2022

Calcolo del contributo esonerato per il primo periodo di assunzione:

Esonero contributivo per il secondo periodo di assunzione legge 197/2022

Sede lavoro: Milano, Lombardia

Data di riassunzione: 1° ottobre 2023

Durata residua dell'esonero: 36 mesi - 9 mesi = 27 mesi

Contributo totale esonerato per il secondo periodo di 27 mesi:

Analisi complessiva

  1. Durante il primo periodo di assunzione (9 mesi), il datore di lavoro originale beneficia di un esonero contributivo totale di 5.999,94 €.
  2. Durante il secondo periodo di assunzione (27 mesi), il nuovo datore di lavoro può continuare a beneficiare dell'esonero residuo, per un totale di 17.999,82 € per tutta la durata residua.

Esempio 2 - Lavoratore assunto e riassunto al Sud o al Nord

Età lavoratore: 35 anni (all’assunzione)

Sede lavoro: Napoli, Campania

% Esonero legge 197/2022: 100%

Periodo massimo esonerato legge 197/2022: 48 mesi

Contribuzione massima annua esonerata sotto la legge 197/2022: 8.000€

Contribuzione massima mensile esonerata: 8.000/€12 mesi=666,66 € al mese

Durata del primo impiego: dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 (9 mesi).

Ipotesi 1 - Riassunzione nella stessa Regione: dal 1° ottobre 2023

Ipotesi 2 - Riassunzione in diversa Regione del Nord: dal 1° ottobre 2023

Esonero contributivo per il primo periodo di assunzione sotto la legge 197/2022

Calcolo del contributo massimo esonerato per il primo periodo di assunzione:

Esonero contributivo per il secondo periodo di assunzione legge 197/2022

Data di riassunzione: 1° ottobre 2023

Sede lavoro: Napoli, Campania

Durata residua dell'esonero: 48 mesi - 9 mesi = 39 mesi

Contributo totale esonerato per il secondo periodo di 39 mesi:

Esonero contributivo per il secondo periodo di assunzione legge 197/2022

Sede lavoro: Milano, Lombardia

Data di riassunzione: 1° ottobre 2023

Durata residua dell'esonero: 36 mesi - 9 mesi = 27 mesi

Contributo totale esonerato per il secondo periodo di 27 mesi:

Analisi complessiva

Esempio 3 - Lavoratore assunto con esonero under 36 e riassunto con esonero under 30

Età lavoratore: 35 anni (all’assunzione)

Sede lavoro: Milano, Lombardia

Periodo massimo esonerato legge 197/2022: 36 mesi

% Esonero legge 197/2022: 100%

Contribuzione massima annua esonerata legge 197/2022: 8.000€

Contribuzione massima mensile esonerata: 8.000/€12 mesi=666,66 € al mese

% Esonero legge 205/2017: 50%

Contribuzione massima annua esonerata legge 205/2017: 3.000€

Contribuzione massima mensile esonerata legge 205/2017: 3.000/€12 mesi=250 € al mese

Durata del primo impiego: dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023 (9 mesi).

Riassunzione: dal 1°gennaio 2024

Esonero contributivo per il primo periodo di assunzione legge 197/2022

Calcolo del contributo esonerato per il primo periodo di assunzione:

Esonero contributivo per il secondo periodo di assunzione legge 205/2017

Data di riassunzione: 1° gennaio 2024

Sede lavoro: Milano, Lombardia

Durata residua dell'esonero: 36 mesi - 9 mesi = 27 mesi

Calcolo del contributo esonerato per il primo periodo di assunzione:

Analisi complessiva

Esonero giovanile under 30 e under 36 a confronto

Ovviamente l’applicazione di entrambe le misure agevolative è subordinata al rispetto delle condizioni specifiche previste dal legislatore.

Si fornisce una tabella sintetica che mette a confronto i dettagli essenziali dell'esonero giovanile under 36 con quello under 30.

Categoria

Esonero Under 36

Esonero Under 30

Datori di lavoro idonei

Privati, escluso il settore finanziario e lavoro domestico

Privati, escluso il lavoro domestico

Rapporti di lavoro incentivati

Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nel 2023, esclusi dirigenti, < 36 anni

Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, esclusi dirigenti; mantenimento post-apprendistato se < 30 anni

Esclusioni

Lavoro domestico, apprendistato, intermittente, dirigenti

Lavoro domestico, apprendistato, intermittente, dirigenti, lavoro occasionale

Misura dell’incentivo

100% esonero contributivo fino a 8.000€/anno, 36 mesi (48 mesi in alcune regioni del sud)

50% esonero contributivo fino a 3.000€/anno, 36 mesi, 12 mesi extra post-apprendistato

Condizioni di spettanza

Nessun precedente contratto a tempo indeterminato; restrizioni sui licenziamenti prima e dopo l'assunzione

Nessun precedente contratto a tempo indeterminato; restrizioni sui licenziamenti prima e dopo l'assunzione

Compatibilità aiuti di Stato

Soggetto ad autorizzazione della Commissione europea

Non considerato aiuto di Stato e non necessita autorizzazione

 

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