Dopo l'approvazione da parte del Parlamento, approda in Gazzetta Ufficiale - n. 72 del 26 marzo 2024 - la legge n. 36 del 15 marzo dedicata alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
La nuova normativa è composta da una serie di misure dirette a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e per agevolare il ricambio generazionale.
Dunque, i giovani che vogliono fare impresa nell’ambito agricolo possono fruire di una serie di aiuti reali.
Cosa prevede la legge n. 36/2024?
Si definisce impresa giovanile agricola o giovane imprenditore agricolo l’impresa, in qualsiasi forma costituita, che esercita esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, viene istituito un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con il compito di cofinanziare programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per agevolare il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Si elencano gli interventi che possono essere finanziati:
I giovani che avviano un’impresa nell’ambito agricolo possono decidere di applicare un regime fiscale agevolato che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi, delle relative addizionali e dell'Irap.
L’aliquota è fissata nella misura pari al 12,5% del reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.
ATTENZIONE: Il regime agevolato trova applicazione nei confronti delle attività agricole che non determinano il reddito forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
L’opzione sarà efficace per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.
Chi può optare per la sostitutiva?
Sono i soggetti che:
Inoltre, l’agevolazione non deve avere ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole.
In caso di acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro da parte di imprenditori agricoli, le spese notarili saranno ridotte della metà.
La legge n. 36 del 15 marzo 2024 dispone per i giovani imprenditori che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2021 e che hanno sostenuto costi per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, il riconoscimento di un credito d'imposta da fruire esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Il bonus è pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 fino ad un importo massimo di euro 2.500 per soggetto.
Criteri e modalità per l'attuazione del detto credito d’imposta saranno resi noti con decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
A partire dal 2024 i giovani imprenditori agricoli con la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, versano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
Per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole, vengono concessi incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.
La legge in commento prevede la costituzione di un Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura che si occuperà:
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