In una circolare corposa l'INPS riepiloga gli obblighi contributivi per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
La circolare n. 82 del 14 luglio 2022 illustra le novità contributive in forza di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) che, all’articolo 1, comma 103, con decorrenza dal 1° luglio 2022, trasferisce all’IINPS le funzioni della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, garantite fino al 30 giugno 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono pertanto iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro soggiacciono alle disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD. Per le contribuzioni minori è necessario fare riferimento al settore di appartenenza del datore di lavoro e quindi al suo inquadramento previdenziale nonchè alla qualifica del lavoratore.
Si ricorda che, in base al “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI, sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Le prestazioni obbligatorie erogate sono le seguenti:
Per regolarizzazioni/versamenti relativi ai periodi di competenza fino al mese di giugno 2022, l'INPS fa presente che le contribuzioni dovute alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI sono:
N.B. L'INPS ricorda che le prestazioni connesse all’assicurazione di maternità (compresi i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) sono già a carico dello stesso e non è prevista l’assicurazione di malattia.
Per gli adempimenti contributivi e l’invio delle denunce, fino al periodo di competenza “giugno 2022”, occorre seguire le istruzioni operative dell’INPGI.
Con riferimento ai contributi dovuti, dal 1° luglio 2022, al FPLD e all’evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, si prospettano due diverse ipotesi:
1) il datore di lavoro che è già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD deve denunciare su quest’ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;
2) il datore di lavoro non titolare di una matricola DM deve richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi verso l’INPS che sarà aperta, evidenzia l'Istituto, in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.
IVS
Dal 1° luglio 2022:
Attenzione: Ai fini dell’iscrizione al FPLD assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato con i giornalisti professionisti, i pubblicisti o i praticanti, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro.
Il contributo IVS (nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore a cui si aggiunge il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile ) è applicato alle seguenti categorie
- giornalisti professionisti (legge n. 1564/1951), a decorrere dal 1° gennaio 1952;
- praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge n. 67/1987, art. 27), a decorrere dal 1° marzo 1987;
- giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni in applicazione dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.
Si applicano le disposizioni generali in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.
Massimale contributivo
Con riferimento al massimale contributivo, a decorrere dal 1° luglio 2022, in base alla deroga prevista dalla legge di Bilancio 2022 alla ordinaria disciplina di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995 volta a cristallizzare lo speciale regime del massimale INPGI nel momento del trasferimento delle funzioni dell’INPGI all’INPS:
Contribuzioni minori
Dal 1° luglio 2022 gli obblighi relativi alle contribuzioni c.d. minori in capo ai datori di lavoro in relazione ai propri dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sono quelli già previsti con riferimento ai lavoratori iscritti al FPLD.
I giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati.
Malattia: l’obbligo di contribuzione per il datore di lavoro è determinato sulla base della normativa vigente dettata in relazione alla generalità dei lavoratori già inclusi nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di assicurazione contro la malattia.
Maternità: si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Fondo di Garanzia: l’obbligo contributivo è pari allo 0,20% dell’imponibile contributivo
Fondo di Tesoreria: permane in capo ai datori di lavoro l’obbligo contributivo al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”.
È prevista una disciplina transitoria volta a garantire il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni assicurati dalle disposizioni in vigore presso l’INPGI per il periodo a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.
Pertanto, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni.
Conseguentemente, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 nella misura determinata con le regole già vigenti presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Dal 1° gennaio 2024, invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni, si applica integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Al riguardo l'INPS rinvia, per i dettagli, a futuri documenti di prassi.
L'INPS spiega infine le modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens a partire dal periodo di competenza “luglio 2022”.
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