Semaforo verde per i giornalisti liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata INPGI, per la domanda di accesso all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, co. da 20 a 22-bis della L. n. 178/2020 e attuato con il DM 17 maggio 2021. L’istanza può essere compilata sul sito dell’Istituto previdenziale, all’interno della propria area riservata.
La notizia è giunta per mezzo del Decreto Ministeriale del 17 maggio 2021, con il quale sono state definite le modalità operative per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi dovuti per l’anno 2021.
L’esonero riguarda le somme dovute a titolo di contributo soggettivo (sia contributo minimo 2021 che saldo 2020) la cui scadenza di pagamento ricada nell’anno 2021. Non sono comprese nell’agevolazione, quindi, le somme da versare a titolo di contributo integrativo e di maternità.
La misura – che rientra tra gli interventi disposti dal Governo per contenere gli effetti negativi, sul piano economico, determinati dalla situazione di emergenza da Covid-19 – è riservata agli iscritti che:
A prescindere da tale requisito, inoltre, possono beneficiare dell’esonero parziale anche coloro che abbiano avviato l’attività nell’anno 2020. Al contrario, sono esclusi dall’esonero tutti coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021. Sono, altresì, esclusi dal beneficio tutti coloro che, nell’anno 2021, siano titolari di un trattamento di pensione o che abbiano svolto attività di lavoro dipendente.
Per poter beneficiare dell’esonero parziale, i giornalisti in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare all’INPGI – a decorrere dalle ore 10:00 del 23 agosto 2021 e fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2021 – una apposita domanda predisposta su un modulo in formato telematico online, compilabile esclusivamente accedendo all’area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it utilizzando le proprie credenziali.
Per quanto riguarda la misura dell’esonero parziale – per la quale è stato stabilito comunque un tetto massimo individuale di 3.000 euro – l’importo effettivo spettante a ciascun richiedente sarà definito solo a seguito dell’emanazione di un nuovo Decreto ministeriale che suddividerà le risorse stanziate tra tutti gli Enti previdenziali privatizzati dei professionisti, in base alle relative domande presentate.
Gli importi definitivi, quindi, saranno riparametrati dal Ministero in misura proporzionale tra tutti i beneficiari e successivamente comunicati dall’Istituto agli aventi diritto.
Pertanto, sia ai fini della fruizione che della quantificazione della misura dell’esonero, non avrà alcuna rilevanza l’ordine di presentazione delle domande, purché venga rispettato il termine di invio del 31 ottobre 2021.
Una volta che gli uffici avranno esaminato le istanze, l’eventuale rigetto sarà comunicato agli interessati entro il 15 novembre 2021.
Le domande di esonero parziale possono essere presentate anche dagli altri professionisti, quali i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti, ecc.
Per i consulenti del lavoro, in particolare, le domande partono a decorrere dal 15 settembre 2021, mentre per i dottori commercialisti c’è il servizio online dedicato (Dec). È già predisposto e operativo il modello telematico per Cassa forense e Inarcassa; Enpam ha aggiornato il modello di richiesta al nuovo decreto ministeriale, da ripresentare per chi lo aveva inviato prima del 4 agosto scorso.
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