Giornalisti, cosa cambia con il passaggio all'Inps

Pubblicato il 02 agosto 2022

La legge di Bilancio 2022 ha trasferito all’Inps la funzione previdenziale sostitutiva svolta dall’Inpgi, con la conseguente iscrizione all’Ago dal 1° luglio 2022 dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti, dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti.

Con la circolare n. 92 dello scorso 28 luglio l’Inps fornisce istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche dei giornalisti con rapporto di lavoro subordinato.

Soggetti che hanno maturato al 30 giugno 2022 i requisiti previsti dall'Inpgi

I lavoratori che al 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa Inpgi conseguono le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni vigenti alla medesima data e non quelle eventualmente maturate a carico del Fpld dopo il 30 giugno 2022.

Detti requisiti sono i seguenti:

ANNO

ETA’

Uomini

Donne

2015

65 anni

62 anni

2016

65 anni

62 anni

2017

66 anni

64 anni

2018

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022

67 anni

67 anni

In deroga ai requisiti di cui sopra, possono conseguire la pensione di vecchiaia le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 60 anni di età e 20 anni di contribuzione.

ANNO

Contribuzione

Età anagrafica

2015

35

62 anni

2016

35

62 anni

2017

38

62 anni

2018

39

62 anni

Dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022

40 anni e 5 mesi

62 anni e 5 mesi


Anche in tal caso è prevista una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.

A decorrere dal 1° luglio 2022 la prestazione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro.

I requisiti contributivo e sanitario utili al conseguimento della pensione di invalidità non possono essere maturati dopo il 30 giugno 2022 ma è possibile presentare la domanda anche dopo tale data; ovviamente, dal 1° luglio 2022 l’accertamento del requisito sanitario è effettuato dall’Inps.

Soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dall'Inpgi

Per tali soggetti il regime pensionistico è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; ne deriva che possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al Fpld, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Ai fini dell’individuazione del regime pensionistico (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione.

Tuttavia, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, lo stesso non viene applicato ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’Inpgi e contestualmente ad altra gestione, mentre si applica ai soggetti già assicurati presso l'Inpgi con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti.

Cumulo dei periodi assicurativi

Nei confronti dei giornalisti iscritti al Fpld si applicano le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi ma, in deroga al principio del pro-quota, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione, le anzianità contributive acquisite in Inpgi fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al D.Lgs. n. 180/97.

Prepensionamento

Continua a trovare applicazione la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416/1981.

APE sociale

I giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alla indennità APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016.

Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro

Per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’Inps, o che saranno liquidate anche pro-quota in favore dei giornalisti iscritti al Fpld, trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Pensioni, come si presentano le domande

Le domande relative alle prestazioni pensionistiche in regime nazionale e internazionale devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:

Il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito, che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza; il giornalista che, invece, risiede in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.

Domande di riscatto e accrediti figurativi

Le domande di riscatto presentate all’Inpgi entro il 30 giugno 2022 e non ancora lavorate sono definite secondo la normativa vigente presso l'Inpgi medesimo; per quelle già definite e i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento fermo restando che, dal 1° luglio 2022 l’onere è comunque versato all’INPS.

Anche per gli accrediti figurativi trovano applicazione dallo scorso 1° luglio le medesime regole previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

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