Consulta: incostituzionale la sanzione amministrativa fissa di 50mila euro a carico dei concessionari e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi informativi sulla dipendenza dal gioco d’azzardo.
Con sentenza n. 185 del 23 settembre 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 6, secondo periodo, del Decreto legge n. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute).
Si tratta della disposizione che, quadro delle misure di contrasto del fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo (cosiddetto gioco d’azzardo patologico o ludopatia), punisce l’inosservanza delle disposizioni sulle formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, con una sanzione pecuniaria fissa, pari a 50mila euro.
Tale sanzione è applicabile a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse.
E’ stato il Tribunale ordinario di Trapani a sollevare le questioni di legittimità costituzionale della previsione in oggetto, censurata per asserita violazione dell’art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Secondo il giudice rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, nel prevedere una sanzione fissa di eccezionale severità che non consente di graduare la risposta sanzionatoria in rapporto al disvalore delle singole violazioni.
La medesima disposizione è stata inoltre censurata anche per la violazione del principio di ragionevolezza, prevedendo una sanzione sproporzionata rispetto a quella contemplata per altre fattispecie di non minore gravità, come nel caso della sanzione da 5mila a 20mila euro prevista a carico di chi consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto.
Rilievi, questi, giudicati fondati dalla Consulta, la quale ha osservato, in primo luogo, che la fissità del trattamento sanzionatorio contemplato dalla norma impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza dell’offerta di gioco e del tipo di violazione commessa.
Così, ad esempio, un conto è l’omissione delle formule di avvertimento in schedine o tagliandi di giochi soggetti ad ampia diffusione, altro conto le inadempienze relative a sale da gioco o esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, la cui gravità varia in modo rilevante secondo la dimensione e l’ubicazione della sala o dell’esercizio, il grado di frequentazione, il numero di apparecchiature da gioco presenti e la circostanza che si sia di fronte a una violazione totale, ovvero solo parziale, degli obblighi previsti.
Ne discende che la reazione sanzionatoria possa risultare manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma.
Nel caso nel cui contesto sono state sollevate le questioni di costituzionalità, ad esempio, il titolare di un bar, nel quale era presente un unico apparecchio da gioco, si era trovato soggetto all’applicazione di una sanzione di 50mila euro per il solo fatto di non aver esposto in modo visibile nel locale una targa di avvertimento sui rischi della dipendenza da gioco d’azzardo: ciò, pur essendo egli risultato adempiente agli altri obblighi posti a suo carico in chiave di prevenzione delle ludopatie, tra cui quello di esposizione del materiale informativo in materia, predisposto dall’azienda sanitaria locale.
Nella decisione, i giudici della Consulta hanno anche sottolineato che, in generale, le sanzioni amministrative introdotte dal legislatore per contrastare la diffusione dei disturbi da gioco d’azzardo sono improntate a marcata severità, ma risultano in genere graduabili.
Questo a conferma dell’irragionevolezza della diversa scelta operata con la norma in esame.
La sanzione in esame – ha concluso quindi la Corte - va rimossa e spetterà al legislatore determinare, nel rispetto dei principi costituzionali, un diverso trattamento sanzionatorio per i comportamenti considerati, con fissazione dei relativi limiti minimo e massimo.
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