Con il messaggio n. 3779 del 2023 l’nps interviene a chiarire le modalità di presentazione e gestione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto spettanti alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021.
I curatori o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), una domanda di ammissione all’esonero cui, ove esistano i presupposti legittimanti l'esonero, segue l'assegnazione del codice autorizzazion “0Q.
Il codice è assegnato conn decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero, se lo stesso venga richiesto sia per le quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia per il ticket di licenziamento; la decorrenza è invece dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro, fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.
Per permettere la liquidazione del TFR ai lavoratori, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari incaricati, devono presentare apposita istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”.
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