Il gestore dell'impianto sciistico ha a suo carico l'obbligo giuridico di manutenzione in sicurezza delle piste, che non gli deriva necessariamente da una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica, ma altresì dal contratto concluso con lo sciatore fruitore dell'impianto.
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista, ma anche quello atipico, ovvero, che lo sciatore non si attende, diverso cioè da quello connaturato ed insito all'attività in sé per sé.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 44796 depositata il 9 novembre 2015, confermando la condanna penale del gestore di un impianto sciistico, per inosservanza dell'obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da pericoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista. In tal modo infatti, aveva permesso ad un minore di invadere l'impianto saltando da un dente formatosi sul bordo esterno, così andando a collidere con una sciatrice intenta nella discesa, che cadendo a terra, aveva riportato una rottura dei legamenti del ginocchio.
Ora nel caso di specie – ha precisato la Suprema Corte – sebbene l'obbligo di protezione non si possa dilatare fino a comprendere tutti i possibili pericoli esterni, nondimeno l'imputato doveva essere a conoscenza di quello specifico rischio pur al di fuori della pista (presenza del dente che ne consentiva l'utilizzo come trampolino per immettersi nella pista medesima), ed approntarvi tutte le necessarie precauzioni al fine di prevenire incidenti come quello di fatto verificatosi. .
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