La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20954 del 18 luglio 2023 torna sull’iscrizione del professionista alla Gestione separata INPS. Il caso è quello di un avvocato iscritto all’albo, titolare di partita IVA e con reddito da lavoro autonomo inferiore ai 5.000 euro.
L’INPS, ritenendo abituale l’attività svolta dal professionista, lo aveva iscritto d’ufficio alla Gestione separata e aveva avanzato domanda di pagamento del debito contributivo relativamente al reddito da lavoro autonomo percepito.
Sulla questione, oggetto di appello incidentale, l’Istituto era risultato soccombente nei primi gradi del giudizio. La Corte d'appello aveva ritenuto infatti che non vi fosse la prova dell'abitualità dell'attività libero professionale, il cui onere incombeva sull'INPS, considerato che il reddito percepito nel 2010 risultasse essere di importo modesto.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20954 del 18 luglio 2023, nel solco dei precedenti giurisprudenziali in materia, ha ribadito i seguenti principi:
Nel caso di specie, in mancanza della prova dell'abitualità da parte dell’INPS, trovandosi di fronte ad un reddito modesto, non può dirsi pertanto dimostrato il requisito dell'abitualità.
L'INPS ha argomentato che l'abitualità sarebbe in re ipsa trattandosi di professionista iscritto all'albo e che, comunque, l'abitualità può desumersi dalla titolarità della partita IVA.
Argomentazioni che il giudice di legittimità respinge considerando che:
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