La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12821 del 26 giugno 2020, stabilisce che i dottori commercialisti non obbligati ad iscriversi alla CNPADC e che versano solo il contributo integrativo, avente funzione solidaristica, in assenza di una posizione previdenziale obbligatoria, sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS ex art. 2, comma 26, Legge 8 Agosto 1995, n. 335.
La Cassazione dichiara infondato il ricorso in cui veniva lamentata la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 18, comma 12, Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98, in quanto la fattispecie in questione è assimilata a quella dei professionisti iscritti all’albo degli ingegneri.
L’articolo sopracitato, difatti, sancisce che i soggetti che esercitano come professione abituale, non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, e che sono tenuti all’iscrizione nella gestione separata dell’INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono un’ attività per il cui esercizio non sia richiesta l’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero per le attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 del predetto Decreto Legge. I giudici di legittimità ricordano, altresì, che gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che non possono, di contro, iscriversi a INARCASSA, sono comunque obbligati al pagamento del contributo integrativo, poiché iscritti ai rispettivi albi, e tenuti all’obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.
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