Gestione Separata INPS anche per professionisti che non versano il contributo soggettivo

Pubblicato il 17 dicembre 2018

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS (L. n. 335/1995), e versare quindi la relativa contribuzione alla cassa dell’Istituto previdenziale, anche quei professionisti chepur essendo tenuti ad iscriversi all’Albo di categorianon versano il corrispondente contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza. Stiamo parlando, ad esempio, di ingegneri, architetti e avvocati che, nell’esercitare la propria attività professionale, versano alle rispettive casse previdenziali esclusivamente il contributo integrativo (e non anche il contributo soggettivo), senza obbligo di iscrizione.

Ciò ha prodotto negli ultimi anni numerose controversie tra l’INPS e la compagine dei professionisti. Ultimo intervento della giurisprudenza, che sembra chiarire definitivamente la posizione tra la pubblica amministrazione ed i professionisti sono le sentenze n. 32506/2018 e 32508/2018 della Corte di Cassazione. Ecco nel dettaglio la decisione degli ermellini.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS

Innanzitutto, appare utile comprendere chi sono i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, e perché nasce questa nuova forma di contribuzione. Ebbene, la predetta gestione nasce dalla L. n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini), avente l’obiettivo di assicurare una tutela previdenziale a tutte quelle categorie di lavoratori fino ad allora escluse, scoperte dal punto di vista previdenziale, e dunque con il rischio di non percepire alcun trattamento previdenziale alla pensione.

In particolare, l’art. 2, co. 26 dispone l’iscrizione alla Gestione Separata:

Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche altri lavoratori, quali:

Iscrizione alla gestione separata. Ambito oggettivo

Con particolare riferimento ai liberi professionisti titolari di Partita Iva, ma non iscritti ad alcuna cassa professionale, l’iscrizione alla Gestione Separata è dettata dalla definizione contenuta all’art. 53, co. 1 del Tuir che ne identifica i requisiti, vale a dire:

La sentenza

Tornando alla sentenza in questione, gli ermellini - per risolvere una diatriba oramai decennale - prendono il via dalle motivazioni per cui è nata la Gestione Separata INPS, e lo fanno richiamando la sentenza 3240/2010 a Sezioni Unite.

Tale sentenza precisa che la Gestione Separata INPS serve non solo a lavoratori che non ne erano prima beneficiari, ma anche a specifiche attività escluse in precedenza.

Inoltre, affinché scatti l’iscrizione alla Gestione Separata INPS (dunque la conseguente obbligazione contributiva) è sufficiente:

Infatti, l’art. 49, co. 16, della L. n. 449/1997 prevede un’aliquota specifica della gestione separata per chi è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

In definitiva, il professionista che svolge una duplice attività lavorativa è tenuto automaticamente anche alla duplice iscrizione. L'adempimento viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

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