Gestione non traumatica degli esuberi di personale
Pubblicato il 18 novembre 2014
Con
Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha apportato modifiche all’art. 7 del Decreto Ministeriale n.
46448 del 10 luglio 2009, relativo alla “Semplificazione delle modalità di
accesso al
trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati
contratti di solidarietà”.
In particolare, si ricorda che l’art. 7 citato si riferisce alla
deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, Legge n.
223/91, e prevede che - fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/96 -
il limite massimo
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale (stabilito per l’appunto dall'art. 1, comma 9, Legge n. 223/91) può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della citata Legge n. 223/91.
Con l’aggiunta, ad opera del nuovo Dm, alla fine del suddetto articolo, delle parole “
ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità”, si consente la
gestione non traumatica degli esuberi di personale ove vi sia la possibilità di attivare la procedura di licenziamento collettivo con la
non opposizione dei lavoratori.