La gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.
Questo è quanto emerge dall’interpello in materia di sicurezza e salute n. 1 del 14 febbraio 2018 a seguito ad un quesito posto dall’ANIP sugli obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente.
A tal proposito si rammenta che il citato art. 18, comma 1, lettera b), T.U., in materia di tutela della salute e sicurezza, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
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