L’accertamento basato solo sullo scostamento dagli studi di settore a carico di un'azienda, la cui gestione è risultata antieconomica, è da considerare legittimo.
Lo sancisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9079 del 7 aprile 2017, con la quale viene accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che viene condannata a versare le maggiori imposte solo per lo scostamento dei ricavi dichiarati con quanto risultava dallo studio di settore.
Discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nell'ultimo anno, secondo cui il semplice scostamento dagli standard non dimostra certo ricavi “in nero”, la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ritiene ora legittimo l'accertamento basato solo sullo scostamento dagli studi di settore a carico di un'azienda la cui gestione è risultata antieconomica.
Nella sentenza n. 9079/2017 si legge che l'accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è per legge determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Il contribuente ha, quindi, l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame. Viceversa, per l'Amministrazione finanziaria la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento.
Conclude la Cassazione che, in tema di accertamento analitico/induttivo basato sugli studi di settore, la condotta antieconomica prolungata è un indizio sufficientemente grave e sintomo di ricavi in nero. Pertanto, se il contribuente non è in grado di offrire la controprova in sede di contraddittorio preventivo né nel successivo giudizio, l'accertamento è da ritenersi valido e si è tenuti a pagare le maggiori imposte.
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