Il Garante per la Privacy, a seguito di richiesta di verifica preliminare, ha confermato quanto sostenuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 2 del 7 novembre 2016 in merito alla geolocalizzazione delle flotte aziendali.
Nel caso in cui gli scopi perseguiti con l'installazione dei GPS siano riconducibili a finalità organizzative e produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro ed alla tutela del patrimonio aziendale, occorre rispettare il comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori perché, in linea di massima ed in termini generali, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Quindi, nel caso di specie, la geolocalizzazione delle flotte aziendali deve essere oggetto di accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali e, in caso di mancanza di accordo, di previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’INL.
Inoltre, nel provvedimento n. 138 del 16 marzo 2017, il Garante ha ricordato che:
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