Genuinità degli appalti "leggeri"

Pubblicato il 02 novembre 2020

Con l'ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23615, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'ambito dei contratti di appalto con prevalente attività lavorativa dei dipendenti è sufficiente dimostrare, ai fini della genuinità del contratto, l'effettiva gestione dei dipendenti, pur allorquando vengano utilizzati beni di proprietà del committente.

Nella fattispecie, avverso la pronuncia della Corte di Appello di Roma, in rigetto del ricorso proposto dal lavoratore dipendente volto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla committente, gli Ermellini hanno ritenuto che i giudici di seconde cure avevano coerentemente applicato il principio secondo cui, in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature, fornite dall'appaltante da luogo ad una presunzione legale di sussistenza della fattispecie vietata ex art. 1, primo comma, Legge n. 1369/1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.

Invero, ove l'appaltatore, nonostante fruisca della fornitura di macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, fornisca un apporto in termini di capitale - seppur diverso dalla semplicistica corresponsione delle retribuzioni ovvero del sostentamento del costo del lavoro -, know how e beni immateriali in genere, aventi preminenza nell'appalto, questo può considerarsi genuino.

Peraltro, successivamente all'entrata in vigore del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le presunzioni operate dalla precedente disciplina in materia di appalti vengono meno, potendo essere ammissibili sia i c.d. "appalti pesanti" - caratterizzati da un importante impiego di mezzi e materiali - che i c.d. "appalti leggeri" - caratterizzati da un'attività imperniata nel lavoro - nei quali il requisito di genuinità v'è da ricercarsi nell'effettiva gestione dei dipendenti.

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