In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, in caso di genitore naturale lavoratore e non affidatario, l'importo degli assegni familiari destinati al figlio minore e versati direttamente all' ex convivente affidatario, concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione è obbligato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 44765 depositata il 9 novembre 2015, con cui ha respinto il ricorso della parte civile, avverso la pronuncia di assoluzione di un uomo ex convivente, imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore.
La Corte d'Appello aveva infatti chiarito come l'uomo avesse versato spontaneamente parte della somma di mantenimento di cui al provvedimento giudiziale. Il restante importo, invece, era stato regolarmente coperto mediante gli assegni familiari facenti parte del suo stipendio e versati direttamente alla madre della figlia.
Ma la parte civile si opponeva a detta statuizione, sull'assunto che l'importo degli assegni familiari avrebbe dovuto considerarsi del tutto autonomo rispetto all'adempimento dello specifico obbligo di mantenimento, trovando la sua assegnazione diretta al coniuge affidatario fondamento in una norma di legge (art. 211 Legge 151/1975) non applicabile, tra l'altro, al caso di specie, trattandosi di genitori non coniugati. Da qui – a detta della donna – l'irrilevanza della somma di cui agli assegni familiari, a concorrere al mantenimento della minore e l'insufficienza del solo importo versato spontaneamente, a garantire la sussistenza di quest'ultima.
La Cassazione tuttavia, nel respingere la censura, ha riportato – e fatto proprio – il principio espresso in una circolare INPS (n. 36/2998) secondo cui "il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata, può usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore".
Nonostante l'impossibilità di applicazione estensiva dell'art. 211 Legge 151/1975 (che si riferisce ai soli genitori separati) – prosegue ancora la circolare – esigenze di armonizzazione con i principi comunitari, fanno si che "le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione dell'altro genitore, possano essere presentate anche e direttamente dai genitori naturali conviventi con prole, anche se non titolari di posizione tutelata"
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".