Le disposizioni penali previste in caso di violazione degli obblighi di natura economica riguardo l’affido condiviso, non trovano applicazione qualora i genitori siano stati conviventi, e non coniugati.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo il ricorso di un padre, condannato ex art. 3 Legge n. 54/2006, per aver versato alla ex compagna solo una parte di quanto dovuto per il mantenimento del figlio.
Secondo gli ermellini, in particolare, deve escludersi che il citato art. 3 Legge n. 54/2006 si riferisca anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti – come nel caso de quo – dalla cessazione del rapporto di convivenza, stante il tenore letterale della norma in questione (in combinato disposto con il seguente art. 4 comma 2).
Può allora concludersi – prosegue la Corte – che mentre in caso di separazione di genitori coniugati, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, si applicano tutte le disposizioni previste dalla Legge n. 54/2006, per quanto invece riguarda i figli di genitori non coniugati, l’ambito delle disposizioni applicabili è circoscritto a quelle che concernono i procedimenti indicati nella medesima Legge n. 54/2006, ovvero quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale.
La soluzione indicata – conclude la sesta sezione penale con sentenza n. 2666 del 19 gennaio 2017 – oltre ad essere attenta al dato testuale delle disposizioni di legge, risponde altresì al principio del c.d. “diritto penale minimo” e non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, ferma restando, in ogni caso, l’eventuale applicazione dell’art. 570 comma 2 c.p.
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