GdF: le istruzioni sulle nuove sanzioni di lavoro

Pubblicato il 09 dicembre 2015

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con circolare protocollo n. 353237 del 30 novembre 2015, ha fornito un quadro d’assieme delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 149/2015 e dal D.Lgs. n. 151/2015 ed ha impartito le prime direttive operative.

Obbligo di raccordo con il nuovo Ispettorato del Lavoro

Il D.Lgs. n. 149/2015, ha previsto che ogni altro organo di vigilanza che svolga accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale – compresa quindi la Guardia di Finanza – si raccordi con le sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato, allo scopo di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Tuttavia, evidenzia la circolare, anche se il citato decreto è in vigore dal 24 settembre 2015, la concreta operatività della disposizione in tema di raccordo con gli Organi dell’istituendo Ispettorato è subordinata all’adozione di decreti ai quali è demandata l’organizzazione del medesimo Ispettorato.

Le nuove sanzioni in materia di lavoro

La circolare illustra le nuove sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale ed in particolare le sanzioni relative a:

La diffida obbligatoria

Le istruzioni del Comando si soffermano sulla reintroduzione della diffida per la “maxisanzione che rientra nei poteri dei militari della GdF.

A tal proposito, in caso di constatazione dell’utilizzo di manodopera “in nero” anche la GdF dovrà procedere alla contestazione/notificazione della “maxisanzione” mediante il “verbale unico di accertamento e notificazione”, con il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido dovranno essere espressamente diffidati a regolarizzare le inosservanze.

Viene altresì sottolineato che il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido dispongono di 120 giorni per adempiere alla diffida e per effettuare il pagamento della sanzione.

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