Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con circolare protocollo n. 353237 del 30 novembre 2015, ha fornito un quadro d’assieme delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 149/2015 e dal D.Lgs. n. 151/2015 ed ha impartito le prime direttive operative.
Il D.Lgs. n. 149/2015, ha previsto che ogni altro organo di vigilanza che svolga accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale – compresa quindi la Guardia di Finanza – si raccordi con le sedi centrali e territoriali dell’Ispettorato, allo scopo di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.
Tuttavia, evidenzia la circolare, anche se il citato decreto è in vigore dal 24 settembre 2015, la concreta operatività della disposizione in tema di raccordo con gli Organi dell’istituendo Ispettorato è subordinata all’adozione di decreti ai quali è demandata l’organizzazione del medesimo Ispettorato.
La circolare illustra le nuove sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale ed in particolare le sanzioni relative a:
Le istruzioni del Comando si soffermano sulla reintroduzione della diffida per la “maxisanzione” che rientra nei poteri dei militari della GdF.
A tal proposito, in caso di constatazione dell’utilizzo di manodopera “in nero” anche la GdF dovrà procedere alla contestazione/notificazione della “maxisanzione” mediante il “verbale unico di accertamento e notificazione”, con il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido dovranno essere espressamente diffidati a regolarizzare le inosservanze.
Viene altresì sottolineato che il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido dispongono di 120 giorni per adempiere alla diffida e per effettuare il pagamento della sanzione.
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